Fornitura di macchinari: risoluzione parziale del contratto di appalto

quadratocerchio

La fornitura di linee produttive, macchinari ed attrezzature, non di serie ma oggetto di preparazione specifica da parte del fornitore sulla base di specifiche del committente, integra un contratto di appalto e non di compravendita.

Può accadere che, nell'ambito di una fornitura definita unitariamente per varie linee ed attrezzature, quanto  realizzato e consegnato dal fornitore sia solo parzialmente idoneo alle specifiche stesse ed alle necessità palesate dal committente:  è prevedibile, allora, uno sbocco in sede contenziosa (nel cui ambito una CTU tecnica sarà pressochè ineliminabile), in quanto il committente tenderà a non pagare alcun corrispettivo, invocando il disposto dell'art. 1460 c.c. ovvero comunicherà semplicemente all'altra parte di ritenere "annullato" (o usando altri termini altrettanto atecnici) il contratto nella sua interezza, .

L'inadempimento ad un contratto formalmente unitario può essere affermato sussistente, essere ritenuto grave e cionondimeno fonte di risolubilità solo parziale del contratto stesso, specialmente quando alcuni dei macchinari siano invece stati ritenuti utilizzabili dal committente stesso ?

Il Tribunale di Monza, con recente sentenza n. 777/2019, resa all'esito di un contenzioso in cui lo Studio ha assistito il committente, convenuto dal fornitore per il pagamento dell'intero ordinativo, ha ritenuto di sì, trovando quindi la quadratura del cerchio nel caso concreto.

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Appalto di servizi e somministrazione irregolare di lavoro.

antica incisione di una manifattura di tabacco e3jt5b

 Antica incisione di manifattura di tabacco

La crescita del sistema imprenditoriale passa anche per la possibilità di concentrare attenzione e risorse al core business, esternalizzando attività ausiliarie, mediante la stipulazione di contratti di appalto con imprese le quali, a loro volta, si specializzino nel fornire prestazioni di "supporto":  dalle pulizie industriali alla sanitizzazione, alla logistica, al facchinaggio, al confezionamento, ad altro ancora.

Si può trattare di appalti "interni" all'impresa committente, come pure "esterni";  soprattutto nel caso dei primi, uno dei rischi gestionali consiste nella valutazione sulla regolarità o meno dell'operazione che può essere data dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

E' oggettivo rilevare, a seconda dei diversi territori, approcci a loro volta diversi:  da casi nei quali l'Ispettorato approfondisce realmente i contenuti dell'attività appaltata e la struttura organizzativa dell'appaltatrice (fornendo anche eventualmente suggerimenti per la più corretta conduzione dell'attività), ad altri, in cui l'ispezione diviene quasi sinonimo di attività inevitabilmente prodromica alla comminazione di sanzioni:  fattore di cui committenti ed appaltatrici tengono conto anche a fini di localizzazione.

Le prassi adottate dagli Organi Ispettivi in occasione degli accessi, con specifico riferimento alle modalità di confezione dei verbali con le dichiarazioni delle persone intervistate, sono elemento critico di tali vicende, potendo divenire occasione di accesi confronti in sede, poi, contenziosa, giocati innanzitutto sulle regole processuali (onere della prova; genuinità e valenza delle dichiarazioni rese; dichiarazioni vs. valutazioni).

L'interpretazione progressiva delle altre regole in gioco, quelle  sostanziali, fa registrare il caso, meritevole di segnalazione, di una recente sentenza (Tribunale di Roma, Sez, Lavoro, Est. Dott. Luna, 4/10/2018).

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Fornitura di servizi e commesse reiterate nel tempo: aspettativa non tutelabile alla loro prosecuzione

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Alessandro Magnasco, "Il mercato del Verziere":  Milano, Castello Sforzesco

Un rapporto di appalto di servizi, di somministrazione, in breve un rapporto commerciale tra imprese può essere impostato su contratti o ordini annuali, nelle possibili modalità "chiusi" o "aperti".

Qualora tali contratti od ordini vengano stipulati/emessi per numerose occasioni consecutive, si crea sul piano dei fatti, una continuità del rapporto.

Può accadere che poi, per decisione della committente, il rapporto si esaurisca:  quindi, che non vengano rinnovati contratti o riemessi ordini. L'ex fornitore potrà essere tentato di sostenere che la durata avesse creato una aspettativa giuridicamente tutelabile, quindi di chiedere un indennizzo o risarcimento.

La Corte d'Appello di Torino, Sezione Quarta Civile, con sentenza n. 319/2019, ha respinto un simile tentativo, confermando l'orientamento già espresso dal Tribunale nell'ambito di un contenzioso seguito dallo Studio dal lato della ex committente.

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L'espansione delle imprese di servizi fra contratto di rete e codatorialità

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Lo Studio ha partecipato, il 16 novembre a Bologna, alla convention della rete di imprese CIADIT - NATURALLY PROTECTED.

I vantaggi operativi consentiti da una rete "contratto " sono particolarmente visibili per imprese (come quelle coinvolte in tale specifica rete) fornitrici di servizi a rilevante contenuto di tecnologia e know how, le quali possono mettere a fattor comune il patrimonio di conoscenze ed in parallelo le possibilità di intervento presso clienti distribuiti su territori decisamente più ampi rispetto a quelli raggiungibili facilmente da ciascuna.

La cd. "rete-contratto", vale a dire la modalità leggera di strutturazione di questa integrazione fra imprese, è fattispecie normativa suscettibile anch'essa di iscrizione, a fini di pubblicità-notizia, presso il Registro delle Imprese di interesse non solo della Società che eventualmente funga da "Organo di rete", ma anche di ciascuna delle partecipanti.

L'elaborazione in tema di imprese in rete ha ricevuto vari arricchimenti nel corso degli ultimi anni, in un contesto nel quale:

a- da un lato, si è progressivamente riconosciuto come il legislatore del 2008 (d.lgs. 81/2008) già avesse adottato, a fini di sicurezza e prevenzione, un'ottica incentrata sull'aspetto organizzativo, sostanziale, dell'attività, più che su quello formale dell'imputazione del singolo rapporto;

b - dall'altro, pare che ci si muova  (v. per tutte la sentenza n. 254/2017 della Corte Costituzionale) verso una considerazione unitaria e, finalmente, sistematica dei fenomeni di "decentramento produttivo".

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La dipendenza economica tra subfornitura e lavoro autonomo - un incontro di discussione

 

La “DIPENDENZA ECONOMICA” TRA SUBFORNITURA E LAVORO AUTONOMO (art.9, L. 192/1998, art.3, comma 4, L. 81/2017).

 22 FEBBRAIO 2019

dalle ore 15 alle 18

presso OPEN DOT COM, in Cuneo, Corso Francia n.121

Relatori:

Avv. David FRACCHIA, avvocato Foro di Torino

Sig. Enrico SOLAVAGIONE, Segretario FISASCAT CISL CN

Iscrizioni: programma RICONOSCO entro il giorno 21 febbraio 2019.

Registrazione degli iscritti dalle ore 14,30.

La partecipazione è titolo per l’attribuzione di 3 crediti formativi.

 

§ § §

 

Un sistema giuridico trova la sua massima espressione nella completezza e, auspicabilmente, nella coerenza interna.

La recente normativa sul lavoro autonomo, la legge 81 del 2017, fra le varie previsioni contiene il richiamo, esplicito, alla disciplina della subfornitura industriale, per quanto attiene alle sanzioni di condotte integranti il cd. "abuso di dipendenza economica".

In occasione di prossimo convegno, organizzato a cura dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo, il 22 febbraio 2019, si tenterà una ricognizione dei non pochi punti delicati all'incrocio tra le due discipline, ciascuna delle quali presenta problematiche specifiche, anche con uno sguardo ai sistemi (anglosassoni) nei quali l'approccio è probabilmente già più maturo.

I contratti quadro tra committente e fornitore non vincolano ad effettive forniture

siena archi

Siena, centro storico, archi.

La configurazione di un rapporto di fornitura commerciale in termini di contratto-quadro (anche detto "contratto normativo") non costituisce sicuramente una novità, nè di prassi nè indotta da norme recenti:  cionondimeno, tale tecnica non risulta ampiamente diffusa, tra le PMI e non solo.

Il contratto-quadro individua l'oggetto della possibile fornitura (tipologie merceologiche, specifiche tecniche, anche listini prezzi) e prevede la disponibilità da parte del fornitore, per un dato arco temporale, a produrre, a fronte di concrete richieste, per meglio dire ordini, via via emessi dal committente.

Di per sè, quindi, il contratto-quadro non prevede impegni attuali concreti del fornitore a produrre "X" pezzi del tale codice di produzione;  se verranno emessi ordini da parte del committente, ecco che si completerà l'architettura, per così dire, di quel rapporto contrattuale e solo in virtù dell'ordine stesso il cliente avrà diritto a ricevere i prodotti ed il fornitore al pagamento del corrispettivo.

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Cambio di appalto, clausola sociale e assunzioni della subentrante: i licenziamenti della cedente, tuttavia, non si "presumono"

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 Bruno Munari, "Nella nebbia di Milano", 1968

Una recente sentenza della Corte di Cassazione sottolinea la delicatezza di situazioni che possono verificarsi nel corso dei "cambi di appalto", ove i rapporti di lavoro già esistenti alle dipendenze dell'appaltatore precedente siano destinati a proseguire con l'appaltatore subentrante, per effetto delle cd. "clausole sociali" presenti in non pochi contratti collettivi.

Uno dei più noti è il cd. CCNL MULTISERVIZI, che al proprio articolo 4 prevede, tra l'altro, che l'impresa subentrante assumerà in qualità di dipendenti i lavoratori trasferiti dall'impresa cessante.

Prassi e logica depongono nel senso che la "cessante" proceda formalmente a licenziare i lavoratori già addetti all'appalto da cui la medesima va ad uscire;  ciò però non avviene sempre, registrandosi non poche informalità e violazioni degli obblighi anche informativi previsti dal medesimo art. 4 in fasi di passaggio non di rado concitate.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 523/2019, ha esaminato uno di questi, delicati casi, dal punto di vista specifico della dimostrazione dell'essere effettivamente avvenuto o meno il licenziamento di un lavoratore da parte della cedente.

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Contrattazione collettiva territoriale: lineamenti astratti per strumenti concreti

alba a nord

Antonio Corpora, "Alba a Nord", collezione privata

Alcune dinamiche delle relazioni industriali sono interessanti anche sul piano dell'analisi degli obiettivi, astratti e concreti, perseguiri dalle Organizzazioni Sindacali che si confrontano con le aziende.

L’evoluzione normativa degli ultimi anni è stata di favore per la contrattazione “prossima” al territorio.

A - L’art. 8 della legge 148/2011 ha introdotto un elemento giudicato, subito, dirompente per contenuti e formulazione: i cd. “contratti di prossimità” ai quali, su materie rilevanti, è stata attribuita la possibilità esplicita, su base aziendale o territoriale, di derogare alla contrattazione nazionale.  Prevede in particolare il comma 2 bis di tale articolo che "fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro".

B - Il successivo art. 51 d.lgs. 81/2015 (uno dei provvedimenti ricondotti all’etichetta del cd. Jobs Act), ha poi sancito in via generale quanto segue: "Art. 51. Norme di rinvio ai contratti collettivi - Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per “contratti collettivi” si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria".

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Società in liquidazione, omesso deposito dei bilanci, cancellazione d'ufficio e dintorni: artt. 2490 e 2630 c.c.

Delle Site

Mino Delle Site, "Lo scafandro dello spazio", litografia, 1933

Non è così immediato coordinare fra loro in modo soddisfacente alcune disposizioni del codice civile che disciplinano le conseguenze del mancato deposito di bilanci presso il Registro delle Imprese:  disposizioni ai sensi delle quali il soggetto privato è passibile di sanzioni, parrebbe, anche in conseguenza dell'inattivazione di un soggetto pubblico.

L'ultimo comma dell'art. 2490 c.c. prevede che "qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495":  articolo il quale, al secondo comma, disciplina i rimedi residui disponibili per i creditori dopo la cancellazione.

Il liquidatore è, indubbiamente, tenuto ad attivarsi per richiedere la cancellazione della società, quando sia ultimata la fase di liquidazione (art. 2495, primo comma).

L'articolo 2630 punisce (con sanzione amministrativa pecuniaria) chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società, ometta di eseguire depositi presso il registro delle imprese;  l'ultimo comma dell'articolo aggrava le conseguenze nel caso che si sta esaminando, stabilendo che "se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo".

Accade non di rado che un liquidatore il quale si trovi, quali che ne siano le  ragioni, nelle condizioni di legge, si veda richiedere appunto il pagamento di sanzioni calcolate su un numero di anni anche superiore a quello considerato dall'art. 2490 c.c. ultimo comma.

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Subfornitura: la monocommittenza in sè non è "dipendenza economica"

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Dall'entrata in vigore della legge 192/1998 in tema di subfornitura industriale non sono mancati i tentativi di sostenere l'automatismo interpretativo per cui sarebbe sufficiente un rapporto di monocommittenza (= fornitore che opera per un solo cliente) per integrare la cd. "dipendenza economica", che può rilevare ai fini di cui all'art. 9 della legge stessa.

Il tentativo parve già ai primi interpreti forzato, cionondimeno si registrarono occasionali pronunzie in tal senso.

In realtà la vera "dipendenza economica" è altro, ben più pregnante della semplice monocommittenza che, la realtà lo mostra, può anche dipendere dalla scelta dell'imprenditore "monocommittente" di operare per un solo cliente (facilitando anche in tal modo vari aspetti di gestione concreta della propria attività).  

Il "contrappasso" di tale decisione risiede nell'affidare integralmente le sorti dell'impresa all'andamento della cliente (e pure a decisioni di terzi che a loro volta determinino comportamenti della cliente stessa):  ma si rientra nell'ambito del rischio di impresa, assunto dal subfornitore.   Diverso il caso se, ad esempio, esista un vincolo di esclusiva nelle forniture, imposto dal cliente stesso.

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