Fornitura di macchinari: risoluzione parziale del contratto di appalto
La fornitura di linee produttive, macchinari ed attrezzature, non di serie ma oggetto di preparazione specifica da parte del fornitore sulla base di specifiche del committente, integra un contratto di appalto e non di compravendita.
Può accadere che, nell'ambito di una fornitura definita unitariamente per varie linee ed attrezzature, quanto realizzato e consegnato dal fornitore sia solo parzialmente idoneo alle specifiche stesse ed alle necessità palesate dal committente: è prevedibile, allora, uno sbocco in sede contenziosa (nel cui ambito una CTU tecnica sarà pressochè ineliminabile), in quanto il committente tenderà a non pagare alcun corrispettivo, invocando il disposto dell'art. 1460 c.c. ovvero comunicherà semplicemente all'altra parte di ritenere "annullato" (o usando altri termini altrettanto atecnici) il contratto nella sua interezza, .
L'inadempimento ad un contratto formalmente unitario può essere affermato sussistente, essere ritenuto grave e cionondimeno fonte di risolubilità solo parziale del contratto stesso, specialmente quando alcuni dei macchinari siano invece stati ritenuti utilizzabili dal committente stesso ?
Il Tribunale di Monza, con recente sentenza n. 777/2019, resa all'esito di un contenzioso in cui lo Studio ha assistito il committente, convenuto dal fornitore per il pagamento dell'intero ordinativo, ha ritenuto di sì, trovando quindi la quadratura del cerchio nel caso concreto.