Nebbie d'inizio d'anno sulla contrattazione collettiva di lavoro

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Bruno Munari, "Scrittura illeggibile di un popolo sconosciuto", 1975

L'inizio del 2024 fa registrare due spunti di rilievo in tema di regole per individuare correttamente la contrattazione collettiva applicabile, a vari fini, ad uno o più rapporti di lavoro subordinato.

Il primo è di provenienza non usuale per i giuslavoristi:  si tratta di alcuni passaggi della motivazione della sentenza della Cassazione Penale, Sez. 4, 22 gennaio 2024, n. 2573, resa in tema di art. 603 cp.

Il secondo è direttamente del legislatore: si tratta dell'art. 29, comma 2, del DL n. 19/2024.

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Casi di uso improprio del contratto di rete

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Bruno Munari, Macchina Inutile, 1951 - Museo Novecento, Firenze

Una recente pronunzia del Tribunale del Lavoro di Cuneo, n. 52/2023, tratta una delle ipotesi di abuso dello strumento del contratto di rete che, di recente, hanno trovato attenzione in sede giudiziaria.

Due imprese stipularono un contratto di rete:  l'impresa A assunse, dopo la stipulazione, i dipendenti dell'impresa B, per poi collocare i medesimi in distacco, dopo pochissimo tempo, presso il datore di lavoro originario.  Ciò avvenne, si desume dalla motivazione, per tentare di conseguire un risparmio sul piano retributivo e contributivo in ragione della differente contrattazione collettiva di lavoro applicata dalle due imprese.  

Mediante verbale unico di accertamento si configurò l'applicazione, da parte di A, di aliquote a fine contributivi inferiori al dovuto e si formulò anche nei confronti di B pretesa in ragione della ritenuta sua responsabilità solidale:  il Tribunale ha respinto il ricorso ex art. 442 cpc proposto dalla Società B.

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Soggetti apicali di fatto e modelli organizzativi ... inutili.

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Renè Magritte, 1929

Parrebbe intuitivo, ma la casistica mostra come non sempre sia così.

Un Modello Organizzativo ex art. 30 d.lgs 81/0028 ed ancor più uno ai sensi del d.lgs. 231/2001 dovrebbero partire, concettualmente, dalla analisi "as is" di una realtà imprenditoriale, per individuare le specificità della medesima e quindi i conseguenti rischi sul piano della verificazione dei cd reati presupposto.

Ove i soggetti apicali individuati nel Modello non siano, invece, quelli reali, il lavoro svolto viene inficiato alla base, mantenendo (forse) utilità residuali in relazione a specifiche sue perti.

Viceversa il mercato dei Modelli Organizzativi propone non di rado prodotti definibili come standardizzati o che, comunque, non ritengono di individuare nemmeno "chi" sia effettivamente soggetto apicale, quindi il detentore di potere decisionale nell'interesse della Società.

La recentissima pronunzia della Cassazione Penale, Sez. 5, 26 gennaio 2024, n. 3211, rammenta autorevolmente quanto tale approccio sia errato.

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Interpretazione di declaratoria di CCNL ed oneri probatori: un caso in ambito agricolo

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Carlo Carrà, "Contadini della Versilia", 1936

La contrattazione collettiva di lavoro è assoggettata alle regole di interpretazione disciplinate dalla sezione a ciò dedicata del codice civile, nell'ambito della disciplina generale sui contratti (in particolare, v. articoli 1362 e seguenti.

Dalla strutturazione lessicale delle clausole collettive, valutando anche elementi quali i segni di interpunzione e la modalità di partizione della materia trattata nel testo, dalla loro collocazione e dal rapporto con altre clausole, può dipendere la soluzione di un contenzioso:  come è avvenuto in  caso seguito dallo Studio e relativo all'interpretazione dell'art. 19 del CCNL per i dipendenti di Cooperative e Consorzi Agricoli.

Il tema, dibattuto tra  una Cooperativa e l'INPS, riguardava l'individuazione degli elementi necessariamente oggetto di prova da parte dell'Ente per fondare pretese di inquadramento di lavoratori agricoli in un certo livello, in luogo di quello - inferiore - effettivamente loro attribuito dalla Società.

La Corte d'Appello di Torino, con sentenza n. 159/2023, ha evidenziato la sussistenza di due requisiti da dimostrare, in luogo di uno solo, desumendone l'infondatezza delle pretese dell'Ente previdenziale.

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Sequestro conservativo in danno del dipendente infedele

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Alessandro Magnasco "Furto Sacrilego", 1731, Museo Diocesano - Milano.

Un comportamento infedele del dipendente può concretizzarsi nella sottrazione di somme anche rilevanti a danno del datore di lavoro.

L'attivazione sul piano disciplinare, innanzitutto, può condurre al licenziamento per giusta causa:  rimangono però le conseguenze pregiudizievoli.

Il sequestro conservativo su beni del dipendente e/o suoi crediti verso terzi si profila quale rimedio di immediata praticabilità, sempre se sussistano i presupposti tipici della cautela:  fumus boni iuris e periculum in mora.

Il Tribunale di Torino, Sezione lavoro, con recente provvedimento cautelare del 20/11/2023, ha avuto modo di soffermarsi sugli elementi integranti il periculum che l'azienda ha interesse a dimostrare.

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CCNL Multiservizi ed attività di confezionamento / imballaggio

 

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Christo, Wrapped  office chair, 1973

Si discute spesso (anche nel corso di contenziosi) della riconducibilità di una qualche attività imprenditoriale all'ambito di un CCNL, oppure ad altro.

Il CCNL Multiservizi, rinnovato di recente (2021), per i suoi ampi contenuti, pare essere strumento idoneo a disciplinare i rapporti di lavoro di variegate attività di servizi accessori, ma necessari ad una filiera produttiva.   

Anche l'interpretazione giudiziaria, condotta su un dettato contrattuale ampio (pur se con successive esemplificazioni) indirizza sempre più verso un'unitaria nozione di servizi accessori resi ad altre imprese.

In quest'ottica, si registrano negli ultimi anni varie occasioni di esplicito esame della riconducibilità all'ambito del CCNL Multiservizi anche dei servizi accessori di  "confezionamento od imballaggio" di prodotti realizzati da imprese collocate idealmente in cima ad una filiera. Il confezionamento ha, del resto, progressivamente assunto una dimensione chiara, con standards qualitativi elevati e specificità operative proprie.

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CCNL Logistica: clausola sociale e mutamento...del committente

Cavellini

Guglielmo Achille Cavellini, Cassa che contiene opere d'arte distrutte n. 15, 1966

La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza n. 153/2023, si è occupata di una proposta interpretativa assai "evolutiva" della clausola sociale di cui all'art. 42 bis del CCNL Logistica.

La proposta consisteva in questo: estendere gli obblighi tutti della clausola ad un'ipotesi di mutamento del committente, oltre che dell'appaltatore.  Riportiamo dalla sentenza. 

"Con il terzo motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza appellata nella parte in cui ha escluso l'applicabilità dell'art. 42 bis c.c.n.l. Logistica in tema di cambio di appalto, sul presupposto - errato nell'ottica della difesa dei lavoratori - che tale disposizione regoli il mutamento del soggetto appaltatore con riguardo allo stesso committente, cui solo può riferirsi l'espressione “cambio appalto”.

Nella prospettazione dell'appello, al contrario, la fattispecie descritta dal primo giudice sarebbe quella più frequente nella realtà dei fatti, ma ciò non significherebbe che l'art. 42 bis cit. non possa trovare applicazione anche in situazione più complesse, in cui muta, oltre all'appaltatore, anche il soggetto committente, ferma restando, comunque, l'attività svolta e, dunque, il collegamento tra lavoratori e quest'ultima: ciò in quanto, secondo la tesi della difesa dei lavoratori, l'interesse perseguito dalla norma contrattuale è la tutela della continuità della forza lavoro, come, del resto, sarebbe confermato dalla circostanza che la cooperativa Prometeo aveva avviato la procedura ex art. 42 bis c.c.n.l."

E ancora:  "secondo la tesi dei lavoratori “sarebbe, così, mutata solamente la titolarità dei <<muri>>” del magazzino cui erano addetti gli appellanti, “ ma non la destinazione degli stessi".

La "scatola" sarebbe quindi identica, destinata al medesimo scopo: come, se si concede il parallelo, le "Casse" di Cavellini avrebbero potuto contenere qualsiasi resto di opera d'arte, essendo la scatola stessa l'opera, in realtà.

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Spunti verso un nuovo-vecchio diritto "penale del lavoro" ?

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Kathe Kollwitz, "Demonstration", 1931

Ha suscitato scalpore il recente provvedimento del 3 ottobre 2022 della magistratura penale modenese, con il quale è stata individuata la natura di soggetto civilmente responsabile del sindacato autonomo Si Cobas, in relazione a vicende di lotte sindacali organizzate dal medesimo negli anni 2018-2019, nei confronti di impresa del settore alimentare.

L'individuazione di tale soggetto collettivo quale (potenziale) responsabile civile è avvenuta a fronte della riconosciuta ammissibilità della costituzione di parte civile dell'impresa, che ritiene di essere stata danneggiata da condotte di numerose persone le quali, in un ampio contesto di azioni, saranno giudicate dal Tribunale di Modena in merito a varie ipotesi di reato (violenza privata, ma anche alcune delle cd.  ipotesi di "reati di piazza", per dirla con una parte della pubblicistica che si è interessata al tema).

Le storia dei conflitti di lavoro ha lasciato, del resto, traccia, anche in norme specifiche tuttora vigenti nel codice penale, per quanto assai scarsamente "praticate": si tratta di  norme dirette a sanzionare condotte che il sistema ritiene eccedenti rispetto ai cd limiti interni di un lecito esercizio della conflittualità (esercizio che massimamente si manifesta nello sciopero, ma non solo). 

Sarà interessante cogliere se la vicenda giudiziaria appena menzionata non avrà seguito o se potrà essere sintomo di un ritorno di attenzione verso tali delicatissimi ambiti di ragionamento in modo più sistematico.

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Una verifica controfattuale che non convince: la cancellazione del preposto e la genuinità di un appalto

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Emilio Isgrò, Cristo cancellato, 2021

Una recente, già ampiamente commentata, sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, n. 126/2023, si pronunzia sulla genuinità di un appalto di servizi di logistica altamente informatizzato; all'esito di una puntuale ricostruzione, nei fatti, sulle modalità automatizzate di trasmissione di informazioni e requisiti prestazionali dal sistema informatico della committente ai lavoratori dell'appaltatrice, si esprime nel senso della non genuinità.

La parte più stimolante dell'argomentazione è quella in cui, in sintesi, la decisione (a) individua, in fondo, nella presenza attiva di un preposto dell'appaltatrice, l'elemento determinante ai fini dell'individuazione di un'attività appaltata realmente genuina e (b) svolgendo il perfetto equivalente del ragionamento controfattuale tipico della logica penalistica in tema di nesso causale, conclude che anche senza il preposto, l'attività si sarebbe svolta ugualmente.

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Periodicità "d'uso" ed inefficacia della modifica unilaterale del contratto

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Trento, Palazzo del Buonconsiglio, particolare del "Ciclo dei Mesi".

La contrattualistica predisposta da Società fornitrici di servizi, nel caso telefonici, può creare problemi anche ad aziende, oltre che a privati.

In un recente caso, deciso dal Tribunale di Milano con sentenza n. 6737/2022 e patrocinato, dal lato dell'azienda utente, dallo Studio, si è dibattuto dell'efficacia o meno di una modifica con la quale la fornitrice di servizi aveva inserito una periodicità di 28 giorni, a determinati fini tariffari, invece di quella consueta di calendario.

Il Tribunale, inquadrato il rapporto contrattuale in termini di somministrazione di servizi (art. 1677 cc), ha dunque individuato la disciplina codicistica di riferimento negli artt. 1559 e seguenti, specialmente art. 1562 comma 2.

La conclusione nel senso dell'inefficacia ha seguito tre distinti itinerari argomentativi.

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