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Fornitura di servizi e commesse reiterate nel tempo: aspettativa non tutelabile alla loro prosecuzione

 7 highlights Magnasco inv. 228 B 1

Alessandro Magnasco, "Il mercato del Verziere":  Milano, Castello Sforzesco

Un rapporto di appalto di servizi, di somministrazione, in breve un rapporto commerciale tra imprese può essere impostato su contratti o ordini annuali, nelle possibili modalità "chiusi" o "aperti".

Qualora tali contratti od ordini vengano stipulati/emessi per numerose occasioni consecutive, si crea sul piano dei fatti, una continuità del rapporto.

Può accadere che poi, per decisione della committente, il rapporto si esaurisca:  quindi, che non vengano rinnovati contratti o riemessi ordini. L'ex fornitore potrà essere tentato di sostenere che la durata avesse creato una aspettativa giuridicamente tutelabile, quindi di chiedere un indennizzo o risarcimento.

La Corte d'Appello di Torino, Sezione Quarta Civile, con sentenza n. 319/2019, ha respinto un simile tentativo, confermando l'orientamento già espresso dal Tribunale nell'ambito di un contenzioso seguito dallo Studio dal lato della ex committente.

Nel caso, si era assistito all'emissione con cadenza annuale di ordini, per servizi di trasporto, da parte della committente, puntualmente per oltre trent'anni:  sempre, però, in modo chiaramente esplicitato negli ordini stessi, con rapporti di durata annuale.

La costante reiterazione, indubbia sul piano dei fatti, secondo l'ex fornitore avrebbe dovuto condurre a ritenere tutelabile la lesione dell'aspettativa al prolungamento del rapporto:  da cui una richiesta risacitoria commisurata sul (teorico) mancato utile che sarebbe derivato, al fornitore stesso, dal continuare a rendere quel tipo di servizio per i tre anni successivi.

La Corte ha esplicitamente fatto propria l'opinione del primo Giudice, secondo cui "... proprio la durata annuale dei contratti e la contestuale assenza di alcun vincolo giuridico che obbligasse le parti a rinnovare il contratto alla scadenza di quello precedente (nè essendone previsto il rinnovo tacito), escludono che l'affidamento della ricorrente nel rinnovo pluriennale del contratto possa ricevere una tutela risarcitoria:  ciascuna delle parti ha accettato di rimanere esposta al rischio che l'altra non rinnovasse il contratto, con la conseguenza che l'aspettativa al rinnovo del contratto, pur essendo giustificata nell'ottica commerciale, non risulta anche legittimata".

Negata, quindi, l'esistenza di un legittimo e tutelabile affidamento, viene meno il fondamento di ogni pretesa indennitaria o risarcitoria in capo all'ex fornitore.

La tecnica adottata nella contrattualistica d'impresa, anche per aspetti sovente ritenuti non così essenziali dagli Uffici Acquisti, emerge  invece in tutto il suo rilievo nei non infrequenti casi di contenzioso.

Studiare dei format adatti, già in ottica di tutela, costituisce quindi esercizio di prudenza.