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Società in liquidazione, omesso deposito dei bilanci, cancellazione d'ufficio e dintorni: artt. 2490 e 2630 c.c.

Delle Site

Mino Delle Site, "Lo scafandro dello spazio", litografia, 1933

Non è così immediato coordinare fra loro in modo soddisfacente alcune disposizioni del codice civile che disciplinano le conseguenze del mancato deposito di bilanci presso il Registro delle Imprese:  disposizioni ai sensi delle quali il soggetto privato è passibile di sanzioni, parrebbe, anche in conseguenza dell'inattivazione di un soggetto pubblico.

L'ultimo comma dell'art. 2490 c.c. prevede che "qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495":  articolo il quale, al secondo comma, disciplina i rimedi residui disponibili per i creditori dopo la cancellazione.

Il liquidatore è, indubbiamente, tenuto ad attivarsi per richiedere la cancellazione della società, quando sia ultimata la fase di liquidazione (art. 2495, primo comma).

L'articolo 2630 punisce (con sanzione amministrativa pecuniaria) chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società, ometta di eseguire depositi presso il registro delle imprese;  l'ultimo comma dell'articolo aggrava le conseguenze nel caso che si sta esaminando, stabilendo che "se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo".

Accade non di rado che un liquidatore il quale si trovi, quali che ne siano le  ragioni, nelle condizioni di legge, si veda richiedere appunto il pagamento di sanzioni calcolate su un numero di anni anche superiore a quello considerato dall'art. 2490 c.c. ultimo comma.

L’art.9 comma 5 della Legge n.180 del 11/11/2011 (c.d. “Statuto delle Imprese”), in vigore dal 15/11/2011, ha novellato l’art.2630 c.c. riducendo gli importi delle sanzioni (che prescindevano dal tempo del ritardo ed erano compresi da un minimo di Euro 206,00 ad un massimo di Euro 2065,00 con conseguente importo per il pagamento in misura ridotta pari ad Euro 412,00), con ulteriore riduzione ad un terzo se il deposito degli atti/fatti avviene entro i 30 gg successivi alla scadenza dei termini previsti.

L'ipotesi di cancellazione d'ufficio di cui all'art. 2490 ultimo comma pare prevedere l'attivazione del Conservatore del Registro delle Imprese ove la società "inerte" ometta il deposito dei bilanci per oltre tre anni.

-  "La società è cancellata d'ufficio" è formulazione esplicita che riecheggia quella adottata nell'art. 2190 per l'iscrizione d'ufficio (norma che prevede esplicitamente l'attivazione dell'Ufficio del Registro mediante invito di raccomandata all'imprenditore interessato). 

- In dottrina si è rilevato che il 6° ed ultimo comma dell'art. 2490 evidenzia "un interesse dell'ordinamento alla cancellazione delle società che non sono più attive" (in tal senso ad es. Sangiovanni, "Estinzione delle società di capitali e attività e passività residue", in Notariato n. 6/2009, p. 681)

- Non solo, ma, sussistendo le condizioni di legge, non si ritiene esservi discrezionalità alcuna ai fini dell'adozione del provvedimento, di tal che, ad esempio, le cancellazioni sono ritenute delegabili al Conservatore stesso (v. in tal senso ad es. il provvedimento 8 marzo 2016 adottato dal Conservatore del Registro delle Imprese di Bergamo).

Se così è, ci si può forse attendere che, non appena constatato il decorso del periodo di oltre tre anni in assenza di depositi, il Conservatore si attivi ai fini della cancellazione officiosa. Se, invece,  a quella del liquidatore si somma anche l'inerzia del Conservatore del Registro delle Imprese, può trascorrere un rilevante numero di anni prima che il procedimento di cancellazione d'ufficio venga avviato:  allora il liquidatore si vedrà addebitare sanzioni anche per anni successivi rispetto al momento in cui avrebbe potuto/dovuto essere avviato, appunto, il procedimento di liquidazione officiosa.

Risulta, sempre ad esempio, che il Registro delle Imprese di Cuneo proceda, a valle dell'adozione da parte del Conservatore di provvedimento di cancellazione, alla applicazione "dei diritti dovuti e delle sanzioni previste dalla legge per l'omesso deposito dei bilanci di esercizio degli ultimi cinque anni".

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Il problematico incrocio, appena delineato, tra le norme, suggerisce, prima di un eventuale contenzioso per contestare l'applicazione almeno delle sanzioni per anni ulteriori rispetto a quelli contemplati dall'ultimo comma art. 2490 c.c., che i Liquidatori si attivino:

- nel corso del periodo triennale, almeno per ottenere evidenza documentale (a loro discarico) dell'impossibilità di giungere allì'approvazione dei bilanci, da parte dei soci, durante la fase di liquidazione:  e quindi ovviamente al loro deposito;

- in ogni caso, sollecitamente, non appena sia maturato il requisito di cui all'ultimo comma art. 2490 c.c., per evidenziare all'Ufficio il potere/dovere del medesimo di procedere alla cancellazione officiosa.

Lo Studio fornisce a liquidatori ed altresì a Soci interessati a giungere alla cancellazione la consulenza ed assistenza necessarie.