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Contrattazione collettiva territoriale: lineamenti astratti per strumenti concreti

alba a nord

Antonio Corpora, "Alba a Nord", collezione privata

Alcune dinamiche delle relazioni industriali sono interessanti anche sul piano dell'analisi degli obiettivi, astratti e concreti, perseguiri dalle Organizzazioni Sindacali che si confrontano con le aziende.

L’evoluzione normativa degli ultimi anni è stata di favore per la contrattazione “prossima” al territorio.

A - L’art. 8 della legge 148/2011 ha introdotto un elemento giudicato, subito, dirompente per contenuti e formulazione: i cd. “contratti di prossimità” ai quali, su materie rilevanti, è stata attribuita la possibilità esplicita, su base aziendale o territoriale, di derogare alla contrattazione nazionale.  Prevede in particolare il comma 2 bis di tale articolo che "fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro".

B - Il successivo art. 51 d.lgs. 81/2015 (uno dei provvedimenti ricondotti all’etichetta del cd. Jobs Act), ha poi sancito in via generale quanto segue: "Art. 51. Norme di rinvio ai contratti collettivi - Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per “contratti collettivi” si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria".

L'esigenza di modulare l'assetto dei rapporti di lavoro in modo specifico in singole realtà territoriali è sentita fortemente da molte imprese;  essa viene non di rado fronteggiata dalle controparti sindacali, nel segno del contrapposto obiettivo di mantenere  uniformità generalizzata di disciplina collettiva sul piano nazionale.

Il 14 novembre 2018, ad esempio, si è aperto,  a Cuneo, il tavolo di trattativa per il rinnovo dell'Accordo Territoriale del 2016 che disciplina i rapporti di lavoro delle imprese Cooperative che su quel territorio operano nello specifico settore dell'attività di "confezionamento" di prodotti per conto terzi:  un'esperienza negoziale che ha evidenziato, a fianco della specializzazione e peculiarità del comparto imprenditoriale del packaging,  la positiva e concreta disponibilità delle Organizzazioni Sindacali.

In altri contesti si registrano, invece,  remore dal lato sindacale verso una metodica di negoziazione territoriale "forte", quindi non solo integrativa e migliorativa di alcuni limitati assetti dei CCNL.

Dietro all'apparente "dogma" astratto del primato del CCNL (e quindi della sua derogabilità/modificabilità "politicamente" problematica),  non sembra peregrino notare, però, anche una logica assai concreta: quella del mantenere intatta la possibilità della struttura sindacale di seguire, poi, al medesimo livello di conoscenza e "presidio" applicativo, oltre ad un numero già elevatissimo di CCNL, anche e proprio  quelle ulteriori varianti, assai caratterizzate, ai medesimi, che possono essere i contratti territoriali, aziendali, "di prossimità". va ricordato che, come previsto esplicitamente dal menzionato art. 51 d.lgs. 81/2015, l'accordo territoriale o aziendale potrebbe essere anche la fonte esclusiva di disciplina collettiva.

Studi recenti individuano anche i contratti territoriali/aziendali/di prossimità quali "beni collettivi" a valore indivisibile o "beni a fruizione collettiva" offerti dal sindacato, in un contesto nel quale l'analisi si sposta dal "cosa fa il sindacato", appunto, al "cosa esso offra".  Un altro componente l'offerta sindacale è l'insieme dei cd. "beni a fruizione individuale", primo fra i quali proprio la tutela giuridica/contrattuale a disposizione degli iscritti:  (Carrieri - Feltrin, "Al bivio. Lavoro, sindacato e rappresentanza nell'Italia di oggi", Roma 2016).

E' oggettivo che il livello di tale seconda offerta dipenda dalla conoscenza e "pratica" del singolo strumento contrattuale da parte della struttura locale del singolo sindacato: conoscenza e pratica che saranno comumemente disponibili con riferimento ad un CCNL, specie quelli "maggiori", più consolidati, assai meno con riferimento ad un testo "eccentrico".

E' un elemento oggettivo che può, forse, guidare nell'individuazione di tecnicalità di redazione di testi contrattuali più mirate e quindi più accettabili.

Non pare casuale, a tal proposito, che il recentissimo Accordo Interconfederale del 12 dicembre 2018 "sulle linee guida per la riforma delle relazioni industriali", stipulato fra A.G.C.I., CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP da un lato, CGIL, CISL e UIL dall'altro, espliciti essere obiettivo condiviso quello "di realizzare, fin già dai prossimi rinnovi contrattuali, un incisivo processo di semplificazione dei testi dei contratti collettivi di lavoro, al fine di facilitarne la generale comprensione ed applicazione"

Lo Studio ha seguito e segue negoziazioni collettive aziendali e territoriali, con l'obiettivo di supportare le imprese nell'acquisire strumenti maggiormente adeguati alla realtà del comparto in cui operano.