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L'espansione delle imprese di servizi fra contratto di rete e codatorialità

Convention Rete 004

Lo Studio ha partecipato, il 16 novembre a Bologna, alla convention della rete di imprese CIADIT - NATURALLY PROTECTED.

I vantaggi operativi consentiti da una rete "contratto " sono particolarmente visibili per imprese (come quelle coinvolte in tale specifica rete) fornitrici di servizi a rilevante contenuto di tecnologia e know how, le quali possono mettere a fattor comune il patrimonio di conoscenze ed in parallelo le possibilità di intervento presso clienti distribuiti su territori decisamente più ampi rispetto a quelli raggiungibili facilmente da ciascuna.

La cd. "rete-contratto", vale a dire la modalità leggera di strutturazione di questa integrazione fra imprese, è fattispecie normativa suscettibile anch'essa di iscrizione, a fini di pubblicità-notizia, presso il Registro delle Imprese di interesse non solo della Società che eventualmente funga da "Organo di rete", ma anche di ciascuna delle partecipanti.

L'elaborazione in tema di imprese in rete ha ricevuto vari arricchimenti nel corso degli ultimi anni, in un contesto nel quale:

a- da un lato, si è progressivamente riconosciuto come il legislatore del 2008 (d.lgs. 81/2008) già avesse adottato, a fini di sicurezza e prevenzione, un'ottica incentrata sull'aspetto organizzativo, sostanziale, dell'attività, più che su quello formale dell'imputazione del singolo rapporto;

b - dall'altro, pare che ci si muova  (v. per tutte la sentenza n. 254/2017 della Corte Costituzionale) verso una considerazione unitaria e, finalmente, sistematica dei fenomeni di "decentramento produttivo".

Ciò detto, molto è ancora da dirimere, alla luce anche delle posizioni via via assunte, non sempre fra loro lineari, da Organi ed Enti deputati ad espletare attività di controllo (anche) sui fenomeni in questione: specialmente nella prospettiva, ancor  più evolutiva, della "codatorialità", intesa in senso tecnico di fattispecie introdotta nel nostro ordinamento dalla norma del 2013 (d.lgs. 276/2003, artt. 30 e 31, per come modificati nel 2013) e non, in senso atecnico, quale semplice etichetta descrittiva del fenomeno di imputazione di un rapporto di lavoro ad un soggetto datoriale in realtà plurimo, ma fittiziamente ricondotto ad unità.

L'art. 30 comma 4-ter prevede che le imprese facenti parte di un contratto di rete possano prevedere “la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto";  la fattispecie è allora così composta:

a - la stipulazione di un contratto di rete fra più imprese, nella variante del contratto di rete arricchita da una disciplina ad hoc delle regole “di ingaggio” del personale da dedicare alle attività di interesse comune;

b – l’ulteriore stipulazione di contratti di lavoro col personale, secondo quelle regole di ingaggio.

Se ne trae conferma dalla recente Circolare n. 7/2018 del Ministero del Lavoro.

Se la disciplina italiana del contratto di rete costituisce una peculiarità a livello continentale, in altri ordinamenti si registra l'emersione, dalla prassi, di fenomeni nominalisticamente affini, ma strutturalmente diversi come il cd. "network contract" britannico (v. sul tema, ad es., di recente, Moscatelli, Contratto di rete e network contract, in Contratto e Impresa 2018, n. 2, 886)

L'interazione ed integrazione concordata tra i vari soggetti consentono un evidente vantaggio competitivo;  l'accelerazione del processo di acquisizione di esperienze, la possibile creazione di un ricco know how diffuso "di rete", sono elementi e fattori di ulteriore crescita per i partecipanti.

Lo Studio supporta le imprese per gli aspetti contrattuali e giuslavoristici portati ad immediata emersione dalla loro scelta di avviare questo evolutivo percorso di espansione.