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Fornitura di macchinari: risoluzione parziale del contratto di appalto

quadratocerchio

La fornitura di linee produttive, macchinari ed attrezzature, non di serie ma oggetto di preparazione specifica da parte del fornitore sulla base di specifiche del committente, integra un contratto di appalto e non di compravendita.

Può accadere che, nell'ambito di una fornitura definita unitariamente per varie linee ed attrezzature, quanto  realizzato e consegnato dal fornitore sia solo parzialmente idoneo alle specifiche stesse ed alle necessità palesate dal committente:  è prevedibile, allora, uno sbocco in sede contenziosa (nel cui ambito una CTU tecnica sarà pressochè ineliminabile), in quanto il committente tenderà a non pagare alcun corrispettivo, invocando il disposto dell'art. 1460 c.c. ovvero comunicherà semplicemente all'altra parte di ritenere "annullato" (o usando altri termini altrettanto atecnici) il contratto nella sua interezza, .

L'inadempimento ad un contratto formalmente unitario può essere affermato sussistente, essere ritenuto grave e cionondimeno fonte di risolubilità solo parziale del contratto stesso, specialmente quando alcuni dei macchinari siano invece stati ritenuti utilizzabili dal committente stesso ?

Il Tribunale di Monza, con recente sentenza n. 777/2019, resa all'esito di un contenzioso in cui lo Studio ha assistito il committente, convenuto dal fornitore per il pagamento dell'intero ordinativo, ha ritenuto di sì, trovando quindi la quadratura del cerchio nel caso concreto.

Il Tribunale di Monza ha innanzitutto qualificato il rapporto in termini di appalto: "a tale proposito, si osserva che, come affermato dalla Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 5935 del 12.03.2018), “ai fini della differenziazione tra vendita ed appalto, quando alla prestazione di fare, caratterizzante l'appalto, si affianchi quella di dare, tipica della vendita, deve aversi riguardo alla prevalenza o meno del lavoro sulla materia, con riguardo alla volontà dei contraenti oltre che al senso oggettivo del negozio, al fine di accertare se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro lo scopo del contratto (appalto), oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa l'effettiva finalità del contratto (vendita)”.
Nella specie, considerato che i macchinari dovevano essere pacificamente realizzati secondo specifici capitolati concordati dalle parti sulla scorta delle esigenze produttive della committente, la prestazione concernente il facere deve essere considerata prevalente rispetto a quella di dare".

Tanto premesso, quanto al grave inadempimento dell’appaltatrice, il Tribunale ha riconosciuto che "esso deve ritenersi evidente sulla scorta delle considerazioni innanzi effettuate circa il carattere incompleto e assai difettoso dei beni consegnati.
In proposito, peraltro, deve rilevarsi che la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 2, sentenza n. 16556 del 02.07.2013) ha avuto modo di affermare che “la risoluzione parziale del contratto, esplicitamente prevista dall'art. 1458 cod. civ. per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, è possibile anche per il contratto ad esecuzione istantanea, quando il relativo oggetto sia rappresentato - secondo la valutazione del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione di legge o vizi logici - non da un'unica cosa infrazionabile, ma da più cose aventi propria individualità, quando, cioè, ciascuna di queste, separata dal tutto, mantenga un'autonomia economico-funzionale, che la renda definibile come bene a sé, suscettibile di diritti o di negoziazione distinti”.
Nella specie ricorrono i presupposti della risoluzione parziale, visto che ciascun macchinario fornito presenta una propria individualità ed è suscettibile di utilizzo separato rispetto agli altri beni, come è dimostrato dal pacifico uso della linea spezzonatura, a tal fine opportunamente modificata.
Alla luce di quanto precede, tenuto conto del loro regolare funzionamento, la predetta linea spezzonatura e l’impianto di marcatura laser devono ritenersi eccettuati dalla pronuncia di risoluzione per inadempimento, che va invece adottata per la restante parte del contratto".

E' plausibile pensare che una definizione maggiormente analitica, al momento dell'instaurazione del rapporto, delle conseguenze anche di inadempimenti parziali da parte del fornitore, avrebbe eliminato una componente aleatoria dal tema di giudizio, a beneficio della committente stessa.