Giurisprudenza penale e sindacalismo (confederale) "in crisi" ?

Jackson Pollock, "Convergence", 1952

La giurisprudenza penale ha espresso ed esprime attenzione vivissima all'ambito dei rapporti di lavoro, dall'angolo visuale dell'applicabilità o meno dell'art. 603 bis cp e, quindi, delle misure processuali in grado di incidere pesantemente sul modus operandi e quindi sugli assetti organizzativi di imprese quando sia riscontrato il verificarsi di tale fattispecie.

Gli appalti di servizi sono, di recente, terreno privilegiato di esercizio in questo senso.

L'apparato argomentativo di provvedimenti di notevole impatto ed ampia notorietà risulta rifarsi, anche molto di recente, a posizioni espresse in ambito giuslavoristico civile, relative ad una presunta "crisi" della contrattazione collettiva (intendendosi:  quella confederale) "e specialmente del ruolo di autorità salariale che essa ha tradizionalmente rivestito".

Esempio in tal senso è un decreto di controllo giudiziario in via d'urgenza emesso dalla Procura della Repubblica di Milano in data 23 febbraio 2026, relativamente ad azienda operante tramite riders.

La motivazione del provvedimento, ove si tratta di affermare la liceità del vaglio giudiziario dei minimi retributivi applicati, prende tuttora le  mosse dalla sentenza n. 4951/2019 della Cassazione e dal contributo dottrinale pubblicato nello stesso anno dal Magistrato relatore della medesima (Ponterio, "Il lavoro per un'esistenza libera e dignitosa", in Questione Giustizia n. 4/2019).

Le affermazioni, citate appunto ancora ad inizio 2026, sono forti;  se ne riportano alcune:  "il parametro del CCNL non costituisce più, in ogni caso, garanzia di una retribuzione adeguata"; "le sentenze esaminate mettono a nudo la condizione di crisi della contrattazione collettiva e, specialmente, del ruolo di autorità salariale che essa ha tradizionalmente rivestito".

Soprattutto:  "emerge, in altre parole, la debolezza e l'incapacità delle organizzazioni sindacali, nelle condizioni date dal mercato del lavoro, di contrattare un costo del lavoro adeguato a garantire livelli di sufficienza della retribuzione".

Le 6 decisioni della Cassazione dell'ottobre 2023 (vicenda del CCNL servizi fiduciari) hanno notoriamente ripreso ed ampliato le conseguenze di tale approccio.

Vien quasi da chiedersi se la riproposizione tout court, in termini così generali, nel 2026, di affermazioni che possono aver avuto un senso con riferimento a ben specifiche dinamiche contrattuali collettive, non possa essere da taluno letta quale affermazione "di sistema" di sfiducia nei confronti della contrattazione colletiva confederale ad ampio spettro;  peraltro, in tale ipotesi, la distonia di una simile lettura rispetto ad altrettanto note dinamiche collettive degli anni successivi al 2019 parrebbe palese.

I rinnovi del CCNL Logistica, Trasporto merci e spedizioni del 6/12/2024 e del CCNL Multiservizi del 13/6/2025, ad esempio (volutamente rimanendo in settori di notevole attenzione magistratuale), dimostrano il contrario rispetto alla "debolezza" ed alla "incapacità" che vengono asserite.  Non si potrebbe allora escludere, ove mancasse la consapevolezza di dinamiche contrattuali quali quelle appena menzionate,  che qualche osservatore possa cogliere una sorta di convergenza di tale apparato argomentativo riproposto verso le critiche indirizzate, tradizionalmente, al sindacalismo confederale, da parte del sindacalismo cd autonomo.

 

 

 

Contratto "di logistica": art. 1677 bis c.c. e distillazioni alchemiche

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Una recente sentenza di merito (Trib. Ascoli Piceno, 15 aprile 2025, n. 189) fornisce spunto per ritornare su un recente intervento normativo che ha già dato luogo alla produzione di letteratura significativa, alla luce degli interrogativi immediatamente sorti. La norma è quella dell'art. 1677 bis c.c., situata nell'ambito della disciplina dell'appalto e la cui rubrica (mai inutile ricordarle) reca "Prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose".

Meglio di chi scrive ci introduce al tema direttamente un passaggio della motivazione:  "Il legislatore ha, di recente, tipizzato il contratto di logistica come una species del contratto di appalto di servizi". 

La norma, introdotta inizialmente con Legge 234/2021, art. 1 comma 819, è stata poi rimodellata col DL 36/2022, art. 37-bis, DL convertito con modifiche in Legge 79/2022, oggi prevede: "Se l'appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo all'altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili".

La pronunzia indicata parla nettamente dunque di avvenuta "tipizzazione del contratto di logistica".

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Insolvenza fraudolenta: la "dissimulazione non onesta"

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Salvator Rosa, "Allegoria della menzogna", intorno al 1645.

Una fattispecie penale minore, quella ex art. 641 cp, tuttora può costituire l'esito di dinamiche commerciali anche tra imprese, quale "reazione" a comportamenti quali la sottoscrizione di contratti in condizioni tali da poter già far presagire l'inadempimento dei medesimi, o simili.  Vi ritorna una recente pronunzia (Trib. Trieste, sentenza n. 133/2026) che nega la sussistenza del necessario dolo specifico "qualora gli elementi raccolti delineino una gestione imprenditoriale gravemente deficitaria o una crisi progressivamente degenerata, piuttosto che un'iniziale strumentalizzazione del contratto a fini fraudolenti".

L'insolvenza fraudolenta si colloca tra il semplice inadempimento di rilievo solo civilistico e la truffa, per così dire.   La configurazione di tale "crescendo" è autorevole quanto tradizionale:  "ai fini della sussistenza del reato di insolvenza fraudolenta, la condotta di chi tiene il creditore all'oscuro del proprio stato di insolvenza al momento di contrarre l'obbligazione assume riliievo quando sia legata al preordinato proposito di non adempiere la dovuta prestazione, mentre non si configura alcuna ipotesi criminosa, ma solo illecito civile, nel mero inadempimento  non preceduto da alcuna intenzionale preordinazione" (Cass. pen. n. 34192/2006, richiamata ad es. da Trib. Trento, sent. 353/2016). Non sussiste quindi l'artificio, proprio della truffa, ma una "mera dissimulazione dell'insolvenza", quindi "una forma minore di inganno che si limita al silenzio o a condotte omissive" (così ad es. Cass. Pen. n. 1021/2025).

 

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La "guerra" della fornitura industriale: costruzione del contratto, interruzione, recesso

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Incrociatore pesante Prinz Eugen, 1942

Si registra ormai da qualche anno una conflittualità giudiziaria cui non si era abituati, tra primari produttori automotive e fornitori dei medesimi:  le violente fluttuazioni dei costi delle materie prime e dell'energia hanno determinato il venir meno della sostenibilità economica di varie commesse,  trovadosi per le medesime il fornitore sostanzialmente ad operare sotto costo.

Il contesto USA ha prodotto già un discreto corpus di decisioni  di indubbio interesse, stante che le tematiche sono nella sostanza identiche a quelle riscontrabili in Europa ed in particolare in Italia, pur con ovvie diversità di sistemi giuridici.

Di recente, una decisione resa in MIchigan (caso FCA US / MacLean-Fogg) si è inserita nel percorso interpretativo sostenendo un indirizzo favorevole ai fornitori;  detto percorso  di certo non è concluso, ma la sentenza fornisce l'occasione per delineare per sommi capi lo stato dell'arte.

Il tema è di portata generale:  liceità o meno ed in quali termini del comportamento del fornitore, consistente nel comunicare al committente la propria disdetta da rapporti contrattuali ormai in perdita, con interruzione di fatto delle forniture.

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Il sotto-tipo "società bipersonali"

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Neal Adams, "Two Face"

La giurisprudenza di merito risulta essere recentemente ritornata ad esprimersi sul sotto-tipo delle società di persone "bipersonali", con un Decreto 24/7/2025 reso dal Giudice del Registro delle Imprese  del Tribunale di Vicenza, che ha disposto la cancellazione dal Registro stesso dell'avvenuta iscrizione di una modifica di patti sociali operata da uno solo dei due soci.  

Tale decreto è edito in Le Società n. 10/2025, p. 1115.  La Rivista cita, quale precedente, un provvedimento del Trib. Asti, 9/5/2016, che venne reso in un contenzioso seguito dallo Studio.

Il Decreto 24/7/2025 del Giudice del Registro del Tribunale di Vicenza  nega che possa giungersi alla revoca dell'amministratore (ed unico altro socio) "conteggiando il solo voto di chi ha preso l'iniziativa e sterilizzando il voto del revocando per conflitto di interessi, posto che, a ben vedere, tale conflitto sarebbe bilaterale e dovrebbe portare all'esclusione di enrambi i soci dal voto".   Trova infatti necessaria applicazione l'art. 2259 co. 3 c.c.: norma che, quando i soci siano solo due, rende doveroso il ricorso al giudizio ai fini della revoca per ritenuta giusta causa. "D'altronde" (prosegue il decreto), la norma prevista in tema di esclusione del socio dall'art. 2287 co. 3 c.c.  "può essere applicata anche al caso di revoca della carica di amministratore, attesa la sostanziale coincidenza tra la qualità di socio e quella di amministratore che si realizza nelle società personali, anche in considerazione  dell'intuitus personae che le caratterizza e del fatto che togliere l'amministratore ad un socio di società personale è una scelta che, per la sua importanza, riveste la medesima gravità della esclusione del socio".  

La pronunzia menzionata quale precedente si espresse con apprezzabile consapevolezza sistematica.

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Le parti sociali alle prese con gli assetti organizzativi (altrui), nel rinnovo del CCNL Logistica

Munari Domus 359 1959

Bruno Munari, Scultura da viaggio,, da Domus n. 359, 1959

Il 6/12/2024 è stata firmata l'Ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Logistica, trasporto merci e spedizione.

Tra le molte novità, si segnala una di quelle apportate al testo dell'art. 42: da sempre uno degli snodi delicati di questa contrattualistica collettiva.

Nella rubrica compare - ed è già novità - l'obiettivo di "qualificazione della filiera", che si intende perseguire (anche) mediante  quanto previsto al comma 3:  "Al fine di innalzare i livelli di qualità del servizio offerto dalle imprese e di conseguire un efficientamento della catena di produzione attraverso una sempre maggiore qualificazione dei soggetti erogatori dei servizi, gli appaltatori dovranno rispettare i seguenti requisiti:  (...)

° Capacità finanziaria-economica ed adeguati assetti organizzativi ed amministrativi (art. 2086 c.c.). Ultimo bilancio di esercizio depositato comprensivo di nota integrativa. Modello 231/2001 o adozione di un valido modello di organizzazione, gestione e controllo che si rifaccia ai medesimi principi".

Se l'obiettivo di sostanza è comprensibile, la ricaduta testuale pare fragile:  almeno quanto le Sculture da viaggio di Bruno Munari, delle quali peraltro non condivide l'eleganza.

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La guerra della fornitura industriale (2). Dalla Francia con interesse

 

Jacques Louis David Bonaparte al Gran San Bernardo 1801. Seconda versione arte svelata

Jacques Louis David, Napoleone valica il Gran San Bernardo

E' di recente diffusione la presa di posizione ufficiale ed autoritativa di organo pubblico che si riporta:

En application des articles L. 442-1 I 1° et 2° et L. 470-1 du code de commerce, les agents de la DGCCRF exerçant au sein de la Direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France, ont enjoint à la SAS STELLANTIS AUTO de se conformer à ses obligations et de cesser ses pratiques illicites en matière de déséquilibre significatif et d’avantage manifestement disproportionné au regard de la contrepartie consentie à l’égard de ses fournisseurs. Au terme du délai de 6 mois accordé à la SAS STELLANTIS AUTO pour se mettre en conformité, la bonne exécution de l’injonction sera vérifiée par les services de la DRIEETS Ile-de-France. Si les manquements persistent, la SAS STELLANTIS AUTO devra s’acquitter d’une astreinte journalière d’un montant de 500 000 euros, et ce jusqu’à la pleine exécution de l’injonction, cette astreinte courant sur une durée maximale de 240 jours.

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Lo shopping del CCNL più gradito: tra astrazione e concretezza applicativa

vedova composizione astratta

Emilio Vedova, "Composizione astratta".

La rivendicazione del lavoratore nel senso del vedere applicato al proprio rapporto un CCNL maggiormente gradito (in quanto più remunerativo) non costituisce tema nuovo.

A fronte di astrazioni costantementre riproposte (specie quelle circa la ritenuta rilevanza primaria dell'attività svolta dall'azienda in rapporto all'ambito dell'uno o altro CCNL), una recente decisione del Tribunale di Cuneo, Sezione Lavoro, n. 309/2024, emessa in relazione ad un caso seguito dallo Studio, opera una ricognizione  completa dei principi concretamente applicabili.

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Distacco vs. intermediazione: elementi sostanziali e linee processuali

Wassily Kandinsky Intersecting Lines 1923

Wassily Kandinsky, Intersecting Lines, 1923

La dissociazione tra il soggetto formale  titolare di un rapporto di lavoro ed il diverso soggetto beneficiario, invece,  della prestazione resa, costituisce fattispecie classica, di risalente elaborazione e significativa evoluzione normativa.

La fattispecie stessa continua a trovare emersione giudiziaria, non di rado in relazione ad appalti di servizi: con dinamiche che possono coinvolgere anche settori del diritto estranei a quello del lavoro.

Un recente caso seguito dallo Studio ha visto invece concentrare l'attenzione sull'alternativa tra distacco lecito del  lavoratore ed allegata intermediazione illecita (volendosene derivare, quale conseguenza, l'inesistenza giuridica del licenziamento poi comminato per ritenuto giustificato motivo oggettivo).

Il Tribunale di Asti, Sezione Lavoro, con sentenza n. 401/2025, ha evidenziato elementi sostanziali e linee di difesa processuali rilevanti a sostegno dell'una contro l'altra tesi.

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Intelligenza Artificiale in ottica giuslavoristica

Buon Governo

Ambrogio Lorenzetti, Buon Governo. Siena, Palazzo Pubblico

Su gradito invito del C.O.A. di Siena, lo Studio ha partecipato ad una sessione formativa della Scuola Forense, per proporre lo stato dell'arte in tema di evoluzione normativa, prassi applicative ed interpretazioni giurisprudenziali italiane in merito alla progressiva espansione dell'uso di intelligenze artificiali:  con focus, naturalmente, sull'ambito giuslavoristico.

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