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Giurisprudenza penale e sindacalismo (confederale) "in crisi" ?

Jackson Pollock, "Convergence", 1952

La giurisprudenza penale ha espresso ed esprime attenzione vivissima all'ambito dei rapporti di lavoro, dall'angolo visuale dell'applicabilità o meno dell'art. 603 bis cp e, quindi, delle misure processuali in grado di incidere pesantemente sul modus operandi e quindi sugli assetti organizzativi di imprese quando sia riscontrato il verificarsi di tale fattispecie.

Gli appalti di servizi sono, di recente, terreno privilegiato di esercizio in questo senso.

L'apparato argomentativo di provvedimenti di notevole impatto ed ampia notorietà risulta rifarsi, anche molto di recente, a posizioni espresse in ambito giuslavoristico civile, relative ad una presunta "crisi" della contrattazione collettiva (intendendosi:  quella confederale) "e specialmente del ruolo di autorità salariale che essa ha tradizionalmente rivestito".

Esempio in tal senso è un decreto di controllo giudiziario in via d'urgenza emesso dalla Procura della Repubblica di Milano in data 23 febbraio 2026, relativamente ad azienda operante tramite riders.

La motivazione del provvedimento, ove si tratta di affermare la liceità del vaglio giudiziario dei minimi retributivi applicati, prende tuttora le  mosse dalla sentenza n. 4951/2019 della Cassazione e dal contributo dottrinale pubblicato nello stesso anno dal Magistrato relatore della medesima (Ponterio, "Il lavoro per un'esistenza libera e dignitosa", in Questione Giustizia n. 4/2019).

Le affermazioni, citate appunto ancora ad inizio 2026, sono forti;  se ne riportano alcune:  "il parametro del CCNL non costituisce più, in ogni caso, garanzia di una retribuzione adeguata"; "le sentenze esaminate mettono a nudo la condizione di crisi della contrattazione collettiva e, specialmente, del ruolo di autorità salariale che essa ha tradizionalmente rivestito".

Soprattutto:  "emerge, in altre parole, la debolezza e l'incapacità delle organizzazioni sindacali, nelle condizioni date dal mercato del lavoro, di contrattare un costo del lavoro adeguato a garantire livelli di sufficienza della retribuzione".

Le 6 decisioni della Cassazione dell'ottobre 2023 (vicenda del CCNL servizi fiduciari) hanno notoriamente ripreso ed ampliato le conseguenze di tale approccio.

Vien quasi da chiedersi se la riproposizione tout court, in termini così generali, nel 2026, di affermazioni che possono aver avuto un senso con riferimento a ben specifiche dinamiche contrattuali collettive, non possa essere da taluno letta quale affermazione "di sistema" di sfiducia nei confronti della contrattazione colletiva confederale ad ampio spettro;  peraltro, in tale ipotesi, la distonia di una simile lettura rispetto ad altrettanto note dinamiche collettive degli anni successivi al 2019 parrebbe palese.

I rinnovi del CCNL Logistica, Trasporto merci e spedizioni del 6/12/2024 e del CCNL Multiservizi del 13/6/2025, ad esempio (volutamente rimanendo in settori di notevole attenzione magistratuale), dimostrano il contrario rispetto alla "debolezza" ed alla "incapacità" che vengono asserite.  Non si potrebbe allora escludere, ove mancasse la consapevolezza di dinamiche contrattuali quali quelle appena menzionate,  che qualche osservatore possa cogliere una sorta di convergenza di tale apparato argomentativo riproposto verso le critiche indirizzate, tradizionalmente, al sindacalismo confederale, da parte del sindacalismo cd autonomo.