Lo shopping del CCNL più gradito: tra astrazione e concretezza applicativa

Emilio Vedova, "Composizione astratta".
La rivendicazione del lavoratore nel senso del vedere applicato al proprio rapporto un CCNL maggiormente gradito (in quanto più remunerativo) non costituisce tema nuovo.
A fronte di astrazioni costantementre riproposte (specie quelle circa la ritenuta rilevanza primaria dell'attività svolta dall'azienda in rapporto all'ambito dell'uno o altro CCNL), una recente decisione del Tribunale di Cuneo, Sezione Lavoro, n. 309/2024, emessa in relazione ad un caso seguito dallo Studio, opera una ricognizione completa dei principi concretamente applicabili.
Il lavoratore ricorrente ha sostenuto: (i) che il CCNL Tessili e Vari sarebbe stato più coerente, ex art. 2070 c.c., alle attività della convenuta, rispetto al CCNL Legno ed Arredamenti effettivamente applicato dalla stessa; poi (ii) che il secondo sarebbe peggiorativo rispetto al primo.
Quanto al primo profilo, il Tribunale di Cuneo ha operato esplicito richiamo alle acquisizioni raggiunte da Cass. S.U. n. 2665/1997, per decidere "la non applicabilità del criterio dell'attività economica effettivamente esercitata dall'imprenditore, onde determinare il contratto collettivo applicabile ai singoli rapporti di lavoro; infatti, nell'attuale regime della cosiddetta contrattazione collettiva di diritto comune, il rapporto di lavoro è regolato solo dal contratto scelto dalle parti sulla base dell'adesione alle OOSS stipulanti o al quale abbiano prestato implicitamente adesione, onde il vincolo derivante dal rapporto privatistico dato dalla adesione alle OOSS stipulanti non può essere vanificato dal fatto che l'attività effettivamente svolta dall'imprenditore rientri in altra categoria professionale".
Quanto al secondo profilo, il medesimo Tribunale ha ribadito "come non sia sufficiente assumere che un certo CCNL sarebbe più vantaggioso rispetto a quello concretamente applicato, per vedere affermare il proprio diritto a vedersi applicato il primo. Nè può ritenersi che il CCNL Legno, sughero, arredamento, boschivi, applicato a (...), sia irrispettoso dei canoni stabiliti dall'art. 36 Cost.: infatti, la valutazione della congruità della retribuzione, vale a dire della conformità al precetto costituzionale, del trattamento economico previsto dal CCNL applicato, non può prescindere dalla allegazione e prova, a carico del lavoratore richiedente, della insufficienza, secondo i canoni imposti dalla norma costituzionale, della retribuzione percepita (Cass. 11437/2006; Cass. 6332/2001)".
