Le parti sociali alle prese con gli assetti organizzativi (altrui), nel rinnovo del CCNL Logistica

Bruno Munari, Scultura da viaggio,, da Domus n. 359, 1959
Il 6/12/2024 è stata firmata l'Ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Logistica, trasporto merci e spedizione.
Tra le molte novità, si segnala una di quelle apportate al testo dell'art. 42: da sempre uno degli snodi delicati di questa contrattualistica collettiva.
Nella rubrica compare - ed è già novità - l'obiettivo di "qualificazione della filiera", che si intende perseguire (anche) mediante quanto previsto al comma 3: "Al fine di innalzare i livelli di qualità del servizio offerto dalle imprese e di conseguire un efficientamento della catena di produzione attraverso una sempre maggiore qualificazione dei soggetti erogatori dei servizi, gli appaltatori dovranno rispettare i seguenti requisiti: (...)
° Capacità finanziaria-economica ed adeguati assetti organizzativi ed amministrativi (art. 2086 c.c.). Ultimo bilancio di esercizio depositato comprensivo di nota integrativa. Modello 231/2001 o adozione di un valido modello di organizzazione, gestione e controllo che si rifaccia ai medesimi principi".
Se l'obiettivo di sostanza è comprensibile, la ricaduta testuale pare fragile: almeno quanto le Sculture da viaggio di Bruno Munari, delle quali peraltro non condivide l'eleganza.
Il paragrafo riportato affastella indici del tutto disomogenei.
Ci si chiede qui, subito dopo l'esordio già raggelante sulla "capacità finanziaria-economica": (i) "a chi" competerebbe verificare che l'impresa subentrante in un cambio di appalto si sia dotata di adeguati assetti ai sensi dell'art. 2086 comma 2 c.c.; (ii) a quali fini concreti desumibili dal'art. 42 medesimo o aliunde tale operazione vada compiuta e (iii) "come" sarebbe possibile detta verifica.
Sub (i), pare inevitabile che tale scrutinio sarebbe demandato al Giudice del Lavoro, eventualmente adìto da parte di una OOSS (o anche del singolo lavoratore), con l'intenzione di evidenziare una scelta scriteriata del nuovo appaltatore, compiuta necessariamente dal committente. Il che pone un interrogativo sulla specificità delle competenze, non sembrando possibile ipotizzare uno scrutinio sull'idoneità di tali assetti "a fini giuslavoristici" che fosse indipendente, autonomo da quello "proprio", da compiersi in altra sede giudiziaria.
Sub (ii), ci si chiede quale possa essere l'esito di uno scrutinio eventualmente negativo. Dubitandosi che si possa derivare un'invalidità/inefficacia del nuovo contratto di appalto da una simile previsione, si dovrebbe ripegare su una prospettazione di condotta antisindacale ex art. 28 Stat. Lav. a sua volta abnorme, in quanto attinente a sostanza imprenditoriale anzichè al rispetto di prerogative delle parti sociali come tipico del mezzo ? Oppure ipotizzare una pronunzia che renda lecito al singolo lavoratore rifiutare l'assunzione alle dipendenze del "non idoneo" nuovo datore, ma pur sempre a valle dell'impossibilità di costituire ope iudicis un rapporto di lavoro tra il medesimo ed il (distratto) committente ?
Sub (iii), infine, ci si chiede quali sintomi potrebbero prospettare (sempre al Giudice del Lavoro) una OOSS ovvero un lavoratore, sintomi da cui desumere inadeguatezze coglibili tendenzialmente solo all'esito di una valutazione pregnante del quomodo della gestione dell'appaltatore nuovo medesimo. Quali allegazioni, quali mezzi di prova ? Anche il rischio di una richiesta di inammissibile CTU programmaticamente esplorativa parrebbe dietro l'angolo.
Apprezzabile, sempre, è il costante intento di evolvere il CCNL Logistica in occasione dei suoi frequenti rinnovi: non tutti i tentativi paiono, però, egualmente felici.
