La "guerra" della fornitura industriale: costruzione del contratto, interruzione, recesso

Incrociatore pesante Prinz Eugen, 1942
Si registra ormai da qualche anno una conflittualità giudiziaria cui non si era abituati, tra primari produttori automotive e fornitori dei medesimi: le violente fluttuazioni dei costi delle materie prime e dell'energia hanno determinato il venir meno della sostenibilità economica di varie commesse, trovadosi per le medesime il fornitore sostanzialmente ad operare sotto costo.
Il contesto USA ha prodotto già un discreto corpus di decisioni di indubbio interesse, stante che le tematiche sono nella sostanza identiche a quelle riscontrabili in Europa ed in particolare in Italia, pur con ovvie diversità di sistemi giuridici.
Di recente, una decisione resa in MIchigan (caso FCA US / MacLean-Fogg) si è inserita nel percorso interpretativo sostenendo un indirizzo favorevole ai fornitori; detto percorso di certo non è concluso, ma la sentenza fornisce l'occasione per delineare per sommi capi lo stato dell'arte.
Il tema è di portata generale: liceità o meno ed in quali termini del comportamento del fornitore, consistente nel comunicare al committente la propria disdetta da rapporti contrattuali ormai in perdita, con interruzione di fatto delle forniture.
Il sistema statunitense non conosce una normativa quale la nostra in tema di subfornitura (legge 192/1998); il ragionamento condotto, nel caso, dai Giudici dello Eastern District of Michigan, Southern Division, è quindi strettamente di "costruzione" del rapporto contrattuale in oggetto: è "enforceable" un contratto di fornitura , ove lo chieda il clienti che si trovi a fronteggiare un'interruzione ?
La risposta è si, ma "up to the quantity set forth in writing": col che diviene essenziale la distinzione tra "release-by-release" contracts e "requirements" contract. Per dirla con la Corte del Michigan "a requirements contract contains a suitable quantity term, while a release-by-release agreement's quantity term is supplied by each release".
Ricostruendo un percorso interpretativo contrassegnato da varie recenti pronunzie, tra le quali spiccano i casi MSSC / Airboss e Higuchi / Autoliv ASP, la Corte sceglie di confermare un approccio rigoristico, secondo il quale "the quantity term, on its face and as written, must be clear and precise and cannot be ambiguous .... unlike other terms of a contract, a quantity term cannot be made clear through evidence beyond the written contract".
Calando tale regola sul caso specifico, si conclude che "approximately 65% - 100% of FCA's requirements", come scritto nella documentazione contrattuale esaminata, "is not a suitable quantity term such that the parties have a requirements contract". Si tratta dunque di un "release-by-release" contract, "not enforceable". Si precisa infatti, richiamando esplicitamente la motivazione di MSSC / Airboss, che "release-by-release contract allows either party to discontinue the relationship after individual transactions are completed".
Ipotizzando un travaso di tale ragionamento al nostro sistema, la programmazione conseguente all'emissione ed accettazione di ordini aperti pare collocarsi "in between" tra i due paradigmi appena richiamati e le differenti regole di base invocano ulteriori percorsi.
Ad esempio, muovendo da un punto di vista diverso, risulta già essere stato deciso nel nostro contesto che degli "ordini aperti" senza indicazione di durata debbano essere considerati "a tempo indeterminato, essendo legati alla fornitura di componenti per veicoli a loro volta privi di una data predeterminata di cessazione della produzione". Di conseguenza, sussiste in capo al fornitore "il potere di recedere liberamente da un contratto di durata a tempo indeterminato", libertà che non è stata ritenuta compressa nemmeno da condizioni generali (predisposte dal committente) ai sensi delle quali "tutti i diritti ed i rimedi qui previsti a beneficio delle Parti, o in favore di una delle medesimi, devono essere considerati aggiuntivi e non alternativi a qualsiasi diritto ed azione previsti dalla legge".
La libertà di recesso nello specifico è stata ritenuta espressione di principio generale dell'ordinamento giuridico (art. 12 delle Preleggi), essendo numerosi i casi di recedibilità da rapporto di durata a tempo indeterminato: ad es. cfr. artt. 1569, 1616, 1750/2, 2118, 2473/2 c.c.
