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Contratto "di logistica": art. 1677 bis c.c. e distillazioni alchemiche

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Una recente sentenza di merito (Trib. Ascoli Piceno, 15 aprile 2025, n. 189) fornisce spunto per ritornare su un recente intervento normativo che ha già dato luogo alla produzione di letteratura significativa, alla luce degli interrogativi immediatamente sorti. La norma è quella dell'art. 1677 bis c.c., situata nell'ambito della disciplina dell'appalto e la cui rubrica (mai inutile ricordarle) reca "Prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose".

Meglio di chi scrive ci introduce al tema direttamente un passaggio della motivazione:  "Il legislatore ha, di recente, tipizzato il contratto di logistica come una species del contratto di appalto di servizi". 

La norma, introdotta inizialmente con Legge 234/2021, art. 1 comma 819, è stata poi rimodellata col DL 36/2022, art. 37-bis, DL convertito con modifiche in Legge 79/2022, oggi prevede: "Se l'appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo all'altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili".

La pronunzia indicata parla nettamente dunque di avvenuta "tipizzazione del contratto di logistica".

Proseguendo nella lettura, in realtà pare adottarsi un approccio più sfumato, rispetto a tale esordio.

"La norma, se da un lato specifica in modo puntuale i servizi la cui prestazione è oggetto dell'appalto, dall'altro si limita a sottolineare la necessità di applicare le norme inerenti al contratto di trasporto unicamente all'attività di trasferimento di cose;  conseguentemente, per quanto concerne la disciplina applicabile alle ulteriori prestazioni elencate nell'art. 1677-bis - che rappresenta un'integrazione della più generale disciplina dettata dall'art. 1677 c.c. in tema di 'prestazione periodica o continuativa di servizi' - ad esse trovano applicazione le norme previste per il contratto di appalto e per il contratto di somministrazione".

Quindi:  tipizzazione normativa di un contratto già socialmente tipico, poi specificazione "puntuale" di servizi riconducibili... all'altro tipo normativo dell'appalto,  poi scopo (più circoscritto) di richiamare la disciplina del trasporto (tipizzato anch'essp) ad una ben peculiare attività;  infine, 'gemmazione' dalla norma subito precedente dell'art. 1677 c.c. e richiamo sistematico ad appalto e somministrazione.

Ciò è il riassunto, oggettivamente,  di varie proposte interpretative lette negli utlimi anni:  il suo condensato in pochi passaggi motivazionali induce l'utente del diritto a chiedersi se, nel caso, l'operazione alchemica del legislatore non abbia in definitiva puntato al colore grigio dell'indistinzione:  basti pensare ad un criterio meramente quantitativo (due o più servizi) che finisce con l'assumere valenza di criterio determinativo di una disciplina (quindi, qualitativa).

Se si ampia appena lo sguardo, si scorgono questioni da giuslavorista: 

- da quella (forse risolta da risposta ad interpello n. 1/2022 del Ministero del Lavoro) della solidarietà a quella (invece appena aperta)

- della tendenza espansiva della contrattazione collettiva nazionale di lavoro dedicata al settore: contrattazione che, anche nella sua ultima edizione (accordo di rinnovo CCNL Logistica, Trasporto Merci, Spedizioni del 6/12/2024), pure, esplicita l'eterogeneità della filiera cui il testo è dedicato.