Distacco vs. intermediazione: elementi sostanziali e linee processuali

Wassily Kandinsky, Intersecting Lines, 1923
La dissociazione tra il soggetto formale titolare di un rapporto di lavoro ed il diverso soggetto beneficiario, invece, della prestazione resa, costituisce fattispecie classica, di risalente elaborazione e significativa evoluzione normativa.
La fattispecie stessa continua a trovare emersione giudiziaria, non di rado in relazione ad appalti di servizi: con dinamiche che possono coinvolgere anche settori del diritto estranei a quello del lavoro.
Un recente caso seguito dallo Studio ha visto invece concentrare l'attenzione sull'alternativa tra distacco lecito del lavoratore ed allegata intermediazione illecita (volendosene derivare, quale conseguenza, l'inesistenza giuridica del licenziamento poi comminato per ritenuto giustificato motivo oggettivo).
Il Tribunale di Asti, Sezione Lavoro, con sentenza n. 401/2025, ha evidenziato elementi sostanziali e linee di difesa processuali rilevanti a sostegno dell'una contro l'altra tesi.
La prospettazione delle Imprese resistenti (distacco in luogo di intermediazione) ha evidenziato elementi fattuali ritenuti rilevanti dal Tribunale:
- i rapporti, consortili prima, di rete poi, tra le imprese medesime;
- l'oggetto sociale della distaccante;
- gli ulteriori rapporti contrattuali (di servizi) instaurati tra le imprese, menzionanti esplicitamente, in un caso, il distacco in oggetto.
A fronte di tale contesto, il Tribunale ha evidenziato: "parte ricorrente non ha contestato, nè nel ricorso, nè nelle difese successive alla costituzione delle resistenti, la legittimità del distacco e la ricorrenza nel caso di specie dei presupposti per il ricorso a tale istituto".
Ciò premesso, "la sola deduzione contenuta in ricorso circa la sottoposizione della ricorrente al potere direttivo di" (X) "e il suo stabile inserimento nell'organizzazione aziendale di" (X) "non è sufficiente a contestare la legittimità del distacco e a supportare la tesi della interposizione di manodopera, trattandosi di elementi comuni anche alla fattispecie del distacco".
