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Sequestro conservativo in danno del dipendente infedele

magnasco

Alessandro Magnasco "Furto Sacrilego", 1731, Museo Diocesano - Milano.

Un comportamento infedele del dipendente può concretizzarsi nella sottrazione di somme anche rilevanti a danno del datore di lavoro.

L'attivazione sul piano disciplinare, innanzitutto, può condurre al licenziamento per giusta causa:  rimangono però le conseguenze pregiudizievoli.

Il sequestro conservativo su beni del dipendente e/o suoi crediti verso terzi si profila quale rimedio di immediata praticabilità, sempre se sussistano i presupposti tipici della cautela:  fumus boni iuris e periculum in mora.

Il Tribunale di Torino, Sezione lavoro, con recente provvedimento cautelare del 20/11/2023, ha avuto modo di soffermarsi sugli elementi integranti il periculum che l'azienda ha interesse a dimostrare.

 Il Tribunale ha preso le mosse dall'orientamento consolidato (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 17/6/1998 n. 6042) secondo cui la dimostrazione del timore di perdere la garanzia del credito attenga sia ad elementi obiettivi (capacità patrimoniale del debitore ed entità del credito), sia soggettivi (comportamento del debitore), tali da lasciar presumere che il soggetto ponga in essere atti dispositivi idonei a provocare il depauperamento del suo patrimonio.

Nel caso concreto sono stati ritenuti significativi:

* oggettivamente, l'entità del credito risarcitorio vantato dalla Società (oltre 250.000 € complessivi);

* soggettivamente, il comportamento tenuto dal soggetto che, pur avendo già ammesso, nel corso del procedimento disciplinare, ogni sua responsabilità in ordine alla sottrazione della somma a quel momento "contestata", di poco superiore ad € 30.000, cionondimeno aveva corrisposto all'ex datrice di lavoro solo € 5.000. Inoltre, egli risultava aver recentemente posto in vendita un immobile di sua proprietà.

Va da sè, come rammentato anche di recente dalla Corte di Cassazione (Cass. Sez. Lav. Ord. 4/10/2023 n. 27940), che l'esistenza di fatti accertati, anche se non censurati sotto il profilo disciplinare, puo' comunque determinare il diritto al risarcimento del danno provocato, poiche' l'interesse perseguito dal datore di lavoro e' costituito dal ripristino della situazione patrimoniale evidentemente lesa.