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CCNL Logistica: clausola sociale e mutamento...del committente

Cavellini

Guglielmo Achille Cavellini, Cassa che contiene opere d'arte distrutte n. 15, 1966

La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza n. 153/2023, si è occupata di una proposta interpretativa assai "evolutiva" della clausola sociale di cui all'art. 42 bis del CCNL Logistica.

La proposta consisteva in questo: estendere gli obblighi tutti della clausola ad un'ipotesi di mutamento del committente, oltre che dell'appaltatore.  Riportiamo dalla sentenza. 

"Con il terzo motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza appellata nella parte in cui ha escluso l'applicabilità dell'art. 42 bis c.c.n.l. Logistica in tema di cambio di appalto, sul presupposto - errato nell'ottica della difesa dei lavoratori - che tale disposizione regoli il mutamento del soggetto appaltatore con riguardo allo stesso committente, cui solo può riferirsi l'espressione “cambio appalto”.

Nella prospettazione dell'appello, al contrario, la fattispecie descritta dal primo giudice sarebbe quella più frequente nella realtà dei fatti, ma ciò non significherebbe che l'art. 42 bis cit. non possa trovare applicazione anche in situazione più complesse, in cui muta, oltre all'appaltatore, anche il soggetto committente, ferma restando, comunque, l'attività svolta e, dunque, il collegamento tra lavoratori e quest'ultima: ciò in quanto, secondo la tesi della difesa dei lavoratori, l'interesse perseguito dalla norma contrattuale è la tutela della continuità della forza lavoro, come, del resto, sarebbe confermato dalla circostanza che la cooperativa Prometeo aveva avviato la procedura ex art. 42 bis c.c.n.l."

E ancora:  "secondo la tesi dei lavoratori “sarebbe, così, mutata solamente la titolarità dei <<muri>>” del magazzino cui erano addetti gli appellanti, “ ma non la destinazione degli stessi".

La "scatola" sarebbe quindi identica, destinata al medesimo scopo: come, se si concede il parallelo, le "Casse" di Cavellini avrebbero potuto contenere qualsiasi resto di opera d'arte, essendo la scatola stessa l'opera, in realtà.

La Corte milanese non ha accolto tale proposta, pur ritenendola "suggestiva", sulla base di una solida lettura del dettato del CCNL.

"(..) quanto alla lettura dell'art. 42 bis cit. accolta dalla sentenza impugnata, osserva il collegio che, in punto di fatto, gli stessi appellanti ammettono che, alla data del 30 settembre 2020 presso il sito di Chiari, la committente Auchan Italia S.p.A. - che aveva dato in appalto all'appellata Prometeo Società Cooperativa a r.l. i servizi di logistica cui erano addetti - ha cessato ogni attività imprenditoriale con conseguente cessazione dell'appalto per cui si discute, mentre l'appellata Italtrans S.p.A. ha avuto la disponibilità dell'immobile di via Quilleri n. 1 a seguito del contratto di sublocazione con Margherita Distribuzione S.p.A. del 23 dicembre 2020, svolgendovi, poi, dall'aprile 2021 attività di logistica per altra azienda committente della grande distribuzione- Esselunga S.p.A. - e sottoscrivendo, a tal fine, un contratto di subappalto con le cooperative Lameva e Hap Logistics con decorrenza appunto dall'aprile 2021 (...).

Ciò premesso, in punto di diritto questo collegio condivide le argomentazioni della sentenza impugnata, laddove esclude che, nel caso di specie, sia ravvisabile l'ipotesi di cambio di appalto regolata dal citato art. 42 bis c.c.n.l., da intendersi come mutamento del soggetto appaltatore rispetto al medesimo committente: invero, la clausola di garanzia sociale prevista dalla contrattazione collettiva in esame - in termini di preferenza, a parità di condizioni, nelle assunzioni del nuovo soggetto aggiudicatario a favore dei lavoratori della gestione uscente già impiegati presso il sito d'appalto, attraverso la costituzione ex novo di appositi rapporti di lavoro con l'imprenditore subentrante - presuppone necessariamente che il soggetto committente rimanga il medesimo, pur variando i diversi appaltatori, dal momento che onera tale soggetto - che resta invariato nel passaggio tra l'uscente e la subentrante impresa appaltatrice - ad effettuare quanto necessario per il passaggio dei lavoratori al nuovo appaltatore, ovvero dare comunicazione alle OO.SS. competenti di tale operazione con un preavviso di almeno 15 giorni, informare in uno specifico incontro, se richiesto dalle medesime, sulle problematiche relative al subentro, con particolare riferimento a questioni di organizzazione del lavoro e sicurezza ed all'applicazione da parte della gestione subentrante dello stesso c.c.n.l. e così via, secondo quanto indicato nel citato art. 42 bis c.c.n.l.

Nella fattispecie in esame, al contrario, è avvenuto che l'appalto eseguito da Prometeo Società Cooperativa a r.l. nell'immobile di Chiari, via Quilleri n. 1, e conferito da un originario appaltante, Auchan Italia S.p.A., sia cessato il 30 settembre 2020 al pari di ogni attività della committenza; che, a mesi di distanza, nell'aprile 2021, nel medesimo luogo fisico, ovvero il magazzino di Chiari, sia iniziato l'esercizio dell'attività da parte di un nuovo soggetto imprenditoriale, Esselunga S.p.A., del tutto diverso dal precedente, che, quale committente, ha conferito l'appalto per la logistica ed il magazzino delle merci al nuovo appaltatore Italtrans S.p.A., che, a sua volta, ha subappaltato la medesima attività a dei soggetti, le cooperative Lameva e Hap Logistics, anch'essi diversi e distinti dalla precedente appaltatrice, l'odierna appellata Prometeo Società Cooperativa a r.l. che in quel sito operava sino al 30 settembre 2020.

Dunque, non un mutamento del soggetto appaltatore rispetto al medesimo committente, ma la modifica di entrambe le parti in relazione a diversi e distinti contratti di appalto, sia pure da svolgersi nel medesimo luogo fisico, il che esclude ogni possibilità di applicazione della clausola di garanzia sociale in esame".