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Casi di uso improprio del contratto di rete

museo novecento firenze macchina inutile 1951 di bruno munari1

Bruno Munari, Macchina Inutile, 1951 - Museo Novecento, Firenze

Una recente pronunzia del Tribunale del Lavoro di Cuneo, n. 52/2023, tratta una delle ipotesi di abuso dello strumento del contratto di rete che, di recente, hanno trovato attenzione in sede giudiziaria.

Due imprese stipularono un contratto di rete:  l'impresa A assunse, dopo la stipulazione, i dipendenti dell'impresa B, per poi collocare i medesimi in distacco, dopo pochissimo tempo, presso il datore di lavoro originario.  Ciò avvenne, si desume dalla motivazione, per tentare di conseguire un risparmio sul piano retributivo e contributivo in ragione della differente contrattazione collettiva di lavoro applicata dalle due imprese.  

Mediante verbale unico di accertamento si configurò l'applicazione, da parte di A, di aliquote a fine contributivi inferiori al dovuto e si formulò anche nei confronti di B pretesa in ragione della ritenuta sua responsabilità solidale:  il Tribunale ha respinto il ricorso ex art. 442 cpc proposto dalla Società B.

Il caso pare evidenziare un uso distorto del contratto di rete, la cui disciplina non è stata certo pensata per consentire il formale spostamento di lavoratori da un'impresa all'altra, mantenendosi il sostanziale svolgimento della prestazione sempre nell'interesse della prima.

Il Tribunale, a valle di questo "vizio genetico" nell'utilizzo della fattispecie, che non viene dettagliatamente analizzato in motivazione, si sofferma maggiormente sull'affermazione della solidarietà tra retisti, così motivando:

"La stipula del contratto di rete e dell'accordo di co-datorialità, infatti, implica l'insorgenza, in capo ai lavoratori coinvolti, dell'obbligo di rendere la prestazione lavorativa nei confronti di tutti i co-datori e, in capo a questi ultimi, l'obbligo di corrispondere la retribuzione dovuta e di provvedere ai versamenti previdenziali.   Ne consegue che l'adempimento degli obblighi connessi al rapporto di lavoro potrà essere richiesto per l'intero  a ciascuno dei co-datori, ferma restando la valenza, nei soli rapporti interni, di accordi volti a limitare il piano della responsabilità e della natura liberatoria dell'adempimento dell'uno nei confronti degli altri, con ogni facoltà di regresso nel rispetto delle regole stabilite tra le parti".

La dinamica di utilizzo di "imprese retiste", sostanzialmente ed esclusivamente, per operare assunzioni di personale già in forza ad altra impresa, per distaccarglielo subito, di nuovo, ha trovato recenti momenti di attenzione giudiziaria significativa sul territorio:  v. ad es. Appello Torino, Sezione Lavoro, Sentenza n. 203/2022 e Tribunale Civile di Torino, Sezione III, Sentenza n. 4072/2022.

In questi casi, l'attenzione rivolta  alla  configurazione di "reti" dedicate a sviluppare tale metodo, esponendo apertamente i "vantaggi" che ne sarebbero derivati ai datori originari grazie all'adesione alla rete stessa, ha condotto ad individuare fenomeni di somministrazione irregolare (con varie potenziali conseguenze, anche extra-lavoristiche).

Al netto di ipotesi che paiono (oggettivamente) patologiche, la corretta collocazione del contratto di rete nel generale ambito della "esternalizzazione" pare meritevole di costante attenzione, con predisposizione di strutture contrattuali e metodiche operative idonee, all'interno della rete stessa:  che è e rimane, in sè,  strumento di flessibilità assai interessante.