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Interpretazione di declaratoria di CCNL ed oneri probatori: un caso in ambito agricolo

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Carlo Carrà, "Contadini della Versilia", 1936

La contrattazione collettiva di lavoro è assoggettata alle regole di interpretazione disciplinate dalla sezione a ciò dedicata del codice civile, nell'ambito della disciplina generale sui contratti (in particolare, v. articoli 1362 e seguenti.

Dalla strutturazione lessicale delle clausole collettive, valutando anche elementi quali i segni di interpunzione e la modalità di partizione della materia trattata nel testo, dalla loro collocazione e dal rapporto con altre clausole, può dipendere la soluzione di un contenzioso:  come è avvenuto in  caso seguito dallo Studio e relativo all'interpretazione dell'art. 19 del CCNL per i dipendenti di Cooperative e Consorzi Agricoli.

Il tema, dibattuto tra  una Cooperativa e l'INPS, riguardava l'individuazione degli elementi necessariamente oggetto di prova da parte dell'Ente per fondare pretese di inquadramento di lavoratori agricoli in un certo livello, in luogo di quello - inferiore - effettivamente loro attribuito dalla Società.

La Corte d'Appello di Torino, con sentenza n. 159/2023, ha evidenziato la sussistenza di due requisiti da dimostrare, in luogo di uno solo, desumendone l'infondatezza delle pretese dell'Ente previdenziale.

Riportiamo dalla motivazione: "(...) il CCNL per i dipendenti delle cooperative e consorzi agricoli 2016-2019 (prodotto dall’INPS come doc. 18 e dall’appellata come doc. 5) ...., dopo avere riportato le declaratorie dei livelli dal primo al settimo, prevede l’area dei “lavoratori non professionalizzati”, disponendo che “Appartengono a questa area gli operai agricoli che nell’anno solare precedente hanno lavorato nel settore agricolo per un numero di giornate complessive inferiore a 51, che svolgono mansioni che non richiedono alcuna professionalità, non avendo nessuna qualifica che li renda inquadrabili nei livelli 3 - 4 - 5 - 6 - 7”. Poiché dall’esame del CCNL 2016-2019 emerge che i livelli 1° e 2° si riferiscono soltanto ad impiegati, vanno considerati lavoratori non professionalizzati gli operai che svolgono mansioni (anche) qualitativamente inferiori rispetto a tutte quelle previste per gli operai inquadrati nei livelli 3, 4, 5, 6 e 7.  

Appurato quindi che l’inquadramento nel 7° livello richiede non soltanto la prestazione, nell’anno solare precedente, di almeno 51 giornate nel settore agricolo, ma anche la riconducibilità dell’attività a mansioni inquadrabili nei livelli 3, 4, 5, 6 e 7 (ossia, quanto al 7° livello, il più basso, a mansioni generiche non richiedenti specifici requisiti professionali), la pretesa di inquadrare i lavoratori nel 7° livello necessitava non soltanto dell’indicazione dei lavoratori che hanno lavorato almeno 51 giornate nel settore agricolo, ma anche della descrizione delle mansioni di ciascuno dei lavoratori che hanno un tal numero di giornate nel settore agricolo nell’anno solare precedente.

Infatti, avendo l’INPS basato la propria pretesa creditoria sullo svolgimento di mansioni superiori, esso era onerato dell’allegazione e della prova dell’elemento costitutivo di detta pretesa.
Al contrario, gli ispettori non hanno indagato l’aspetto relativo alle mansioni svolte dagli operai che avevano lavorato almeno 51 giornate nel settore agricolo, essendosi limitati ad osservare, sulla base dei contratti di appalto, che le imprese committenti affidavano alla cooperativa l’intero ciclo della lavorazione della vite, e deducendo da ciò che necessariamente gli operai non potevano limitarsi a svolgere esclusivamente la vendemmia, considerata dagli ispettori l’unica mansione che non richiede alcuna professionalità.
Lo stesso ha fatto l’INPS costituendosi in giudizio, nulla avendo allegato sulle mansioni svolte dai lavoratori della cooperativa (e in particolare da quelli di loro che presentavano il requisito temporale dello svolgimento, nell’anno solare precedente, di almeno 51 giornate nel settore agricolo) e sul perché una particolare fase del ciclo della lavorazione della vite debba essere ricondotta ad un livello piuttosto che ad un altro del CCNL, e nulla avendo replicato rispetto all’allegazione della cooperativa ricorrente secondo cui le operazioni che richiedono una certa professionalità (come la potatura e la potatura estiva o in verde o stralciatura) vengono svolte dal presidente della cooperativa e dagli altri operai comuni presenti nella cooperativa, ossia dipendenti e soci lavoratori nominativamente indicati per tutto il periodo (2014 – primi due trimestri del 2018) a cui si riferisce l’avviso di addebito opposto (v. pagg. 4-5 ricorso introduttivo).
La circostanza che la cooperativa prendesse in carico dalle committenti l’intero ciclo della lavorazione della vite evidentemente nulla dice con riferimento alle mansioni svolte da ciascuno dei dipendenti e dei soci lavoratori e tantomeno sul livello di professionalità dell’attività di ciascuno di essi, ben potendo – come sostenuto dalla cooperativa – le mansioni più professionalizzanti essere assegnate soltanto ad alcuni lavoratori, inquadrati in livelli superiori (...)".