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CCNL Multiservizi ed attività di confezionamento / imballaggio

 

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Christo, Wrapped  office chair, 1973

Si discute spesso (anche nel corso di contenziosi) della riconducibilità di una qualche attività imprenditoriale all'ambito di un CCNL, oppure ad altro.

Il CCNL Multiservizi, rinnovato di recente (2021), per i suoi ampi contenuti, pare essere strumento idoneo a disciplinare i rapporti di lavoro di variegate attività di servizi accessori, ma necessari ad una filiera produttiva.   

Anche l'interpretazione giudiziaria, condotta su un dettato contrattuale ampio (pur se con successive esemplificazioni) indirizza sempre più verso un'unitaria nozione di servizi accessori resi ad altre imprese.

In quest'ottica, si registrano negli ultimi anni varie occasioni di esplicito esame della riconducibilità all'ambito del CCNL Multiservizi anche dei servizi accessori di  "confezionamento od imballaggio" di prodotti realizzati da imprese collocate idealmente in cima ad una filiera. Il confezionamento ha, del resto, progressivamente assunto una dimensione chiara, con standards qualitativi elevati e specificità operative proprie.

Ad esempio, il  Trib. Torino, Sez. Lavoro, sentenza n. 1446/2021 ha avuto occasione di occuparsi di attività di confezionamento ed imballaggio svolte da una cooperativa in regime di appalto (interno) ad impresa committente, per affermare come le medesime fossero riconducibili al CCNL Multiservizi:   "il cui ampio oggetto comprende essenzialmente le attività complementari e di servizio alla produzione nei vari settori (facility management) realizzate mediante esternalizzazione di attività non primarie (vi compaiono in particolare anche i servizi generali di complemento alla produzione quali la movimentazione interna, la pulizia e la manutenzione di aree verdi, che costituivano espresso oggetto dell'.appalto in esame)".

Merita registrare, in una veloce scorsa dei repertori, anche altre pronunzie:

Per Trib. Monza, sentenza n. 49/2017,  l’attività di imballaggio e confezionamento (nel caso, di prodotti non alimentari) non deve essere ricondotta al CCNL Logistica / Traporti, quanto invece  al CCNL Multiservizi.

Trib. Milano, sentenza n. 2733/2017: ragiona dell'applicabilità del CCNL Multiservizi "maggiore" rispetto ad analogo strumento firmato da associazioni meno rappresentative, sempre in riferimento alla stessa attività in discorso.

Trib. Torino, sentenza 275/2019  già era entrato nel dettaglio dei livelli di inquadramento, riconducendo espressamente certe attività "basiche" di confezionamento (nel caso, alimentare), ad uno dei livelli minori del CCNL Multiservizi.

L'oggetto, il prodotto da confezionare/imballare, risulta non determinante, essendo ormai chiarito che l'attività imprenditoriale organizzata per svolgere tale attività complementare alla produzione non ne sia così fortemente condizionata e presenti invece connotati suoi propri.