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Spunti verso un nuovo-vecchio diritto "penale del lavoro" ?

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Kathe Kollwitz, "Demonstration", 1931

Ha suscitato scalpore il recente provvedimento del 3 ottobre 2022 della magistratura penale modenese, con il quale è stata individuata la natura di soggetto civilmente responsabile del sindacato autonomo Si Cobas, in relazione a vicende di lotte sindacali organizzate dal medesimo negli anni 2018-2019, nei confronti di impresa del settore alimentare.

L'individuazione di tale soggetto collettivo quale (potenziale) responsabile civile è avvenuta a fronte della riconosciuta ammissibilità della costituzione di parte civile dell'impresa, che ritiene di essere stata danneggiata da condotte di numerose persone le quali, in un ampio contesto di azioni, saranno giudicate dal Tribunale di Modena in merito a varie ipotesi di reato (violenza privata, ma anche alcune delle cd.  ipotesi di "reati di piazza", per dirla con una parte della pubblicistica che si è interessata al tema).

Le storia dei conflitti di lavoro ha lasciato, del resto, traccia, anche in norme specifiche tuttora vigenti nel codice penale, per quanto assai scarsamente "praticate": si tratta di  norme dirette a sanzionare condotte che il sistema ritiene eccedenti rispetto ai cd limiti interni di un lecito esercizio della conflittualità (esercizio che massimamente si manifesta nello sciopero, ma non solo). 

Sarà interessante cogliere se la vicenda giudiziaria appena menzionata non avrà seguito o se potrà essere sintomo di un ritorno di attenzione verso tali delicatissimi ambiti di ragionamento in modo più sistematico.

Una prima ipotesi di reato è quella del cd. sabotaggio ex art. 508 cp, comma 2° [1].  Si tratta di una forma di danneggiamento qualificata, sia dall’oggetto materiale su cui incide, sia dall’elemento soggettivo. Circa l’oggetto materiale, che caratterizza - ed aggrava - il sabotaggio rispetto al danneggiamento doloso “comune” ex art. 635 cp, si tratta non solo di beni immobili, ma anche di beni mobili quali “macchine, scorte, apparecchi o strumenti destinati alla produzione agricola od industriale”. Tali beni vengono in rilievo non solo perché di proprietà altrui, ma anche perché funzionali alle attività produttive: è in ragione di questo che la loro conservazione ed integrità rivestono interesse autonomo per l’ordinamento. Correlativamente, è qui che risiede il rapporto di specialità rispetto alla fattispecie di cui all’art. 635 cp.

Circa l’elemento soggettivo, va menzionato l’orientamento circa la necessità del dolo (specifico) di intendere impedire o turbare il normale svolgimento del lavoro [2] (sebbene la lettera dell’art. 508 cp lo enunci espressamente solo per l’arbitraria invasione ed occupazione di aziende, vale a dire al comma 1 e non al comma 2).  Cionondimeno, è stato chiarito [3] che il carattere dell’esclusività desumibile dall’espressione avverbiale “con il solo scopo di” di cui all’art. 508 comma 1 non impedisce la sussistenza soggettiva del reato, anche in presenza di altre finalità, purchè concorrenti con quella di turbamento del lavoro. Anche una vendetta, una ritorsione personale, di conseguenza, nei confronti del datore di lavoro od ex datore di lavoro (dal quale si assume essere stato destinatario di trattamenti di sfavore), rappresentandosi e perseguendo lo scopo di turbare lo svolgimento del lavoro in azienda, può integrare l’elemento soggettivo richiesto [4].

Si può ancora rammentare l'ipotesi di  turbata  libertà dell'industria e del commercio di cui all’art. 513 cp [5], fattispecie “residuale” [6] rispetto alla precedente.

Si individua nella libertà di iniziativa economica del singolo (ex art. 41 Cost.) il bene giuridico a cui presidio è posta la fattispecie menzionata [7], con ciò allineandosi alla prevalente dottrina e giurisprudenza, a discapito di una sua diversa -  e ormai più risalente -  individuazione del bene stesso nella protezione dell’ordine economico e dell’apparato produttivo nazionale nel suo complesso.

Con riferimento all’elemento psicologico del reato in oggetto, lo si individua nuovamente nel dolo specifico: nella finalità di impedire o turbare l’esercizio (sia esso relativo all’apertura o al regolare svolgimento dell’attività economica) dell’attività di impresa. L’elemento soggettivo richiesto dalla norma si ritiene dimostrato con la prova della evidente idoneità della condotta a procurare la turbativa considerata.

 

[1] Art. 508. (Arbitraria invasione e   occupazione   di   aziende   agricole   o industriali. Sabotaggio)

1.Chiunque, col solo scopo d'impedire o   turbare   il   normale svolgimento del lavoro, invade od occupa l'altrui azienda agricola o industriale, ovvero dispone di altrui macchine, scorte, apparecchi o strumenti destinati alla produzione agricola o industriale, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a lire mille.

2.Soggiace alla reclusione da sei mesi a quattro anni e alla multa non inferiore a lire cinquemila, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, chi danneggia gli edifici adibiti ad azienda agricola o industriale, ovvero un'altra delle cose indicate nella disposizione precedente.

[2] Cfr. Cass. pen Sezione III, Sentenza n. 143/1966.

[3] Cass pen Sez. 6, Sentenza n. 13570 del 18 giugno 1976; cfr. anche C. Cost. Sentenza n. 220/1975.

[4] V. in tal senso Trib. Siena, Sentenza n. 61 del 28 novembre 2013, con qualificazione del reato in termini di sabotaggio confermata, infine, da Cass. pen Sez. V, Sentenza n. 27949/2020, resa a definizione di quel medesimo itinerario processuale.

[5] (Turbata libertà dell’industria e del commercio): Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l´esercizio di un´industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

[6] In tali termini, sul rapporto tra fattispecie ex art. 513 e quella ex art. 508/2, v. ancora Trib. Siena, sentenza 61/2013, cit.

[7] V. in merito, ad es., Tribunale di Verbania, sent. 26 ottobre 2017.