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Ridisegnato il ruolo del preposto in azienda: legge 215/2021 di conversione del DL 146/2021

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Felice Vellan, "Periferie - Ferriere Fiat di Via Livorno", 1931

La legge 215/2021, di conversione del DL 146/2021, all'art. 13, ha operato modifiche significative alla disciplina del preposto già esistente nel D.lgs. 81/2008, articoli 18 e 19.

Viene inserita una lettera b-bis) all'articolo 18 comma 1: "individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività".

Nell'articolo 19, si interviene poi ampiamente sulle prerogative del preposto che, d'ora in avanti, ai sensi della nuova lettera a) dell'articolo 19 comma 1, può e deve "in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva ed individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti.

Ai sensi, infine, della nuova lettera f-bis) dell'art. 19 comma 1, il preposto può e deve "in caso di rilevazione di deficienze di mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate".

Quella del preposto, in primo luogo, pare quindi divenire ufficialmente una mansione specifica, da considerare da parte dell'autonomia collettiva ai vari livelli di contrattazione: il che sicuramente è un passo nella direzione dell'oggettività e della certezza. Mansione cui si abbina, correttamente, la previsione di "emolumento": qui il legislatore pare aver creato un'ipotesi tipizzata di indennità di mansione.

La negazione della liceità di qualsiasi "pregiudizio" a danni del preposto, a causa dello svolgimento della propria attività, pare suscettibile (se le si voglia dare una valenza concreta, posto che nulla parrebbe aggiungere altrimenti al sistema) di avviare la creazione in via interpretativa di nullità contrattuali cd. di protezione.

Soprattutto, si attribuiscono al preposto prerogative tali da rinforzare e non di poco la di lui posizione di garanzia e, almeno così crede chi scrive, fornire un nuovo argomento difensivo sul piano della conoscenza/conoscibilità, quindi della "colpa omissiva", a dirigenti e/o datori di lavoro, meno prossimi allo svolgimento concreto delle singole attività. 

L'esplicitazione di un dovere (anche) di informare i superiori diretti rafforza un obbligo già desumibile dal sistema, ma d'ora in avanti ineludibile ed apertamente sanzionabile (sul piano disciplinare, quindi di nuovo evocandosi la disciplina collettiva applicata in azienda) in caso di violazione.

L'interpretazione è al via:  la novità (non certo l'unica di questa vera mini-riforma del Testo Unico sulla Sicurezza), è robusta e assai interessante.