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Sequestro conservativo richiesto su un intero compendio aziendale: competenza territoriale e rilievo dell'esistenza di condebitore solidale

Rubens Orrori della Guerra

Rubens, "Gli orrori della Guerra"

Da un contenzioso di merito pendente davanti a Giudisce straniero scaturisce ricorso per sequestro conservativo su di un intero compendio aziendale di Società debitrice, la quale, peraltro, prima della proposizione del ricorso stesso, aveva già proceduto a cessione di ramo d'azienda nei confronti di altro soggetto, per ciò stesso divenuto condebitore solidale nei confronti del creditore procedente.

Tra i temi sollevati dalla debitrice convejnuta, due sono meritevoli di considerazione:

     a) ai sensi del combinato disposto dell'art. 669 quater quarto comma e 669 ter. terzo comma, la competenza territoriale del  Giudice adìto, limitata al "luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento cautelare";, provvedimento quindi non concedibile, da parte di un unico Tribunale  adìto, "a valere" per ogni altra sede della debitrice stessa collocata al di fuori del suo circondario;

       b) l'esistenza o  meno del periculum in mora, posto che il rapporto contrattuale generatore del credito faceva parte del compendio ceduto a soggetto terzo, divenuto perciò condebitore.

Il Tribunale Civile di Santa Maria Capua Vetere, con  ordinanza del 3 agosto 2021 resa nell'ambito di contenzioso cautelare patrocinato dallo Studio del lato della convenuta debitrice, ha operato interessanti puntualizzazioni.

 In merito al profilo sub a), il Tribunale si è così espresso (le sottolineature sono nostre):

"(..) la norma" (art. 669 ter cpc) "dispone infatti che se la causa pende davanti al giudice straniero, e il giudice italiano non è competente a conoscere la causa di merito, si applica il terzo comma dell'art. 669 ter cpc, ossia è competente il giudice che sarebbe competente, per materia o per valore, del luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento cautelare.  Ciò posto, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere può dirsi competente a statuire in ordine alla misura cautelare richiesta limitatamente al complesso di beni sito nel Comune di Pignataro Maggiore (CE), ma tanto non legittima il ricorrente all'utilizzo del provvedimento ai fini della sequestrabilità degli ulteriori beni del debitore siti presso la sede legale o la sede operativa della Società" (rispettivamente collocati nei circondari dei Tribunali di Napoli e Vercelli).

In merito al profilo sub b), il Tribunale  ha valorizzato l'avvenuto insorgere di responsabilità solidale in capo alla cessionaria di ramo d'azienda, per ritenere carente il requisito del periculum in mora e quindi per respingere il ricorso, nei termini che seguono:

"Orbene, è pacifico che l'obbligazione solidale dà luogo ad un'unica situazione giuridica passiva, facente capo a più soggetti e non ad una pluralità di rapporti giuridici di credito-debito tra loro distinti ed autonomi (essendo una la prestazione dedotta in giudizio);  ne  consegue che, ai fini della concessione del sequestro conservativo, deve prendersi in considerazione la valutazione complessiva del temuto pericolo con riguardo a tutti i debitori tenuti in solido (cfr. in questo senso Trib. Roma, sezione specializzata imprese, 11.06.2015). Ciò in quanto il creditore ha diritto di esigere la prestazione da qualsiasi dei condebitori solidali, ciascuno tenuto per l'intero, onde il pericolo di perdere il proprio credito non sussiste sino a quando vi sarà anche uno dei condebitori solidali che possa soddisfare, con le sue sostanze, l'intero credito.

Nel caso di specie, A"  (la ricorrente) non ha offerto alcuna prova concreta quanto al rischio di perdere la garanzia del proprio credito rispetto sia alla cedente che alla cessionaria.  In particolare, non vi è documentazione in atti dalla quale possa desumersi che a seguito della intervenuta cessione, il patrimonio di cui è ancora titolare S" (debitrice originaria) "sia inidoneo a soddisfare il credito della ricorrente, nè tale prova è stata fornita con riferimento alla capacità patrimoniale della cessionaria E.

Ne consegue che non può concedersi il sequestro conservativo in corso di causa in favore del creditore di obbligazione solidale nei confronti dell'unico condebitore solidale convenuto (cfr. in senso conforme Trib. S. M. Capua Vetere, 20 gennaio 2014)"