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Emolumenti degli amministratori e trattamento di fine mandato: aspetti formali.

GIANO 3

Giano Bifronte

Il sistema (normativa ed interpretazione) evidenzia non di rado, da parte di "formanti" diversi (prassi ministeriali, circolari, decisioni giudiziarie), approcci che possono non apparire coordinati e sovrapponibili.

Di recente si colgono, invece, spunti che appaiono coordinabili in merito ad un tema potenzialmente delicato: gli emolumenti attribuiti ai componenti di un organo amministrativo, i quali, ai sensi dell'art. 2389 comma 3 c.c., vengano resi destinatari di particolari incarichi, le cd. "deleghe di funzione".

Oltre ai compensi  per l'attività corrente, ben può essere previsto un accantonamento per la costituzione di un TFM (Trattamento di Fine Mandato, la versione per amministratori, per così dire, del TFR).

Le forme, per la determinazione dei compensi correnti, tutelanti per la Società a fini tributari ("inerenza" del relativo costo) sono state puntualizzate, abbastanza di recente, dalla Corte di Cassazione,  Sezione V, con Ordinanza n. 20852 del 30 settembre 2020:

solo la determinazione dell’entità del compenso stabilita dall’organo sociale competente assicura che il costo abbia i requisiti della certezza, determinazione ed inerenza richiesti dall’art. 109 TUIR per la deducibilità dei componenti negativi del reddito d’impresa, non potendosi rimettere la quantificazione del costo alla determinazione unilaterale degli amministratori, soggetti creditori”..

Quindi, nel modello ordinario, all'assemblea dei soci competerà la determinazione dell'emolumento complessivo dell'organo amministrativo; al CDA, poi, l'attribuzione, oltre che di deleghe di funzione specifiche, del relativo emolumento, "personalizzato", appunto, per l'Amministratore destinatario di una certa delega anzichè di un'altra:  il CDA dovrà individuare quindi "il numero" preciso:  per il "corrente" ed eventualmente anche per il TFM.

In relazione, proprio, al TFM, l'Agenzia delle Entrate ha, da ultimo, espresso il proprio convincimento mediante la recentissima Risposta ad Interpello n. 292 del 27 aprile 2021.

Il tema su cui l'Agenzia è stata richiesta di fornire la propria interpretazione riguarda l'applicabilità - e con quali requisiti - del regime della tassazione separata al TFM, ai sensi dell'art. 17 sempre del TUIR

La norma appena richiamata (al suo comma 1, lettera c) prevede l'applicazione di tale regime alle indennità percepite per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 1, lettera c-bis, dell'art. 50, se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto.

Chiarito (con richiamo alla Risoluzione n. 124/E del 2017) quali atti o fatti creino il requisito della "data certa", l'Agenzia ritiene sufficiente che l'atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto, che riconosce il diritto al trattamento di fine mandato,  determini genericamente il diritto all'indennità medesima, demandando a un successivo atto del consiglio di amministrazione la specificazione dell'importo.

Operativamente, quindi, con passaggi formali non complessi, solo ben scanditi, si potranno soddisfare, da parte delle Società di capitali, su questo tema, sia le necessità a fini di inerenza del costo (per non dire di altri profili altrimenti derivanti dalla condotta di un AD che si attribuisca un emolumento non deliberato), sia quelle a fini di assoggettabilità a gestione separata:

1 - deliberazione assembleare che individui importo complessivo su base annua;  2 - deliberazione del Cda, che individui, per ciascun amministratore, le deleghe di funzione specifiche;   3 - ulteriore deliberazione (adottabile assolutamente nel medesimo contesto consiliare) che individui quanto venga attribuito a ciascun amministratore "delegato", sia per compensi correnti, sia per accantonamento TFM.

L'incarico speciale (o delega che dir si voglia) comporta del resto una presunzione di onerosità del ruolo gestorio:  sono, quindi, passaggi ineliminabili.