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Cooperative: annullabilità, non nullità, per le delibere assembleari senza determinazione temporale dello stato di crisi

Fragonard

Fragonard "L'oscillazione"

Si registra, forse, un''oscillazione diversa del pendolo interpretativo, in tema di lavoro in cooperativa.

La recentissima ordinanza n. 2967 della Cassazione Sezione Lavoro, datata 8 febbraio 2021, si occupa delle delibere assembleari di Cooperative in tema di stato di crisi (e conseguente piano proposto, per affrontarlo, dagli Amministratori all'assemblea dei soci-lavoratori).

L'art. 6, comma 1, lettera e) della legge 142/2001 prevede la possibilità per la Cooperativa,. in caso di crisi aziendale, di deliberare una riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi e, inoltre, di prevedere forme di apporto economico da parte dei socio lavoratore, al solo scopo di superare la difficoltà economica in cui versa l'impresa.

L'elemento della "temporaneità" viene confermato come essenziale, mentre si afferma un orientamento interessante (e con argomentazioni di ampia portata) in relazione alle conseguenze, vale a dire al "tipo" di invalidità che viene desunta quale conseguenza, appunto, della mancata determinazione del confine temporale.

Secondo Cass. 2967/2021 la conseguenza di una deliberazione che fosse viziata, non avendo previsto la durata dello stato di crisi e del relativo piano, non è la radicale nullità, ma la semplice annullabilità.

Non è affermazione da poco, in quanto la disciplina del codice su nullità e annullabilità delle delibere assembleari è ben più pesante per la prima, rispetto alla seconda (tre anni invece di 90 giorni;  rilevabilità d’ufficio da parte del Giudice nel primo caso, non nel secondo).

Le ragioni di questo trattamento più leggero sono assai interessanti e si prestano ad eventuali utilizzi in altri contesti.

  • L’applicazione anche al socio lavoratore dei principi di cui all’art. 36 Cost. in tema di lavoro subordinato deve, comunque, essere coordinata “con quella che è la funzione sociale della cooperazione a finalità di mutualità (art. 45 Cost. comma 1, secondo cui la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata e la legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità)”.
  • Proprio considerando la peculiarità della struttura societaria ispirata a finalità di cooperazione e mutualità, oltre all’esigenza di stabilità (e rapidità) delle deliberazioni societarie, la  sanzione della nullità non appare appropriata, dovendo farsi invece applicazione della categoria dell’annullabilità delle delibere societarie di cui all’art. 2377 e del relativo regime di impugnazione”.

 Forse quello dell'inarrestabile appiattimento del rapporto associativo del socio lavoratore sul rapporto di lavoro subordinato non è un destino ineluttabile.