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Somministrazione di lavoro e contratto a tempo determinato: contiguità e differenze.

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Mark Rothko, "Orange and Yellow", 1956

Pur in presenza di normative distinte, il contratto di somministrazione e quello di lavoro a tempo determinato hanno visto, per molti anni, porre in dubbio i reciproci confini, da parte di proposte interpretative volte ad influenzare la ricostruzione del primo mediante l'applicazione surrettizia di norme dettate a disciplinare il secondo.

Ciò avviene anche con riferimento alla formulazione originaria della disciplina del contratto a tempo determinato, specialmente dell'art. 1 legge 368/2001, nel tentativo di affermare la necessità, anche per il contratto di somministrazione, di una causale strutturata in un certo modo e con un certo livello di specificità.

Le recenti riforme, dal 2018 in poi, intervenute in tema di contratto di lavoro a tempo determinato, non paiono porre nel nulla il rilievo del mantenere confini ben chiari, invece, tra le due fattispecie, già solo poichè in un contesto normativo che fatica sempre più ad essere "sistema" non è dato scommettere sul permanere in vigore di una certa norma specifica rispetto ad altre.

Di recente, a definizione di un contenzioso seguito dallo Studio, si è espressa sul tema la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n. 25402 depositata in data 11 novembre 2020.

 La parte ricorrente affermava che la Corte d'Appello (di Ancona, nel caso) sarebbe incorsa in violazione di legge (artt. 20 e 21 d.lgs. 276/2003 in relazione appunto all'art. 1 del d.lgs. 368/2001), non avendo esaminato in modo conforme a diritto la causale del ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato adottata in quella particolare vicenda.

La Corte ha ribadito che se, per alcuni aspetti, il contratto di lavoro somministrato può essere accostato, sotto il profilo funzionale, al contratto a tempo determinato (essendo entrambi strumenti obiettivamente alternativi di acquisizione, diretta e indiretta, di prestazioni lavorative temporanee), il primo si distingue tuttavia in modo chiaro dal secondo.

Il contratto di somministrazione è infatti un tipico contratto commerciale, collegato funzionalmente al contratto di lavoro somministrato stipulato dal lavoratore con l'agenzia di somministrazione, con il coinvolgimento pertanto di tre soggetti (anzichè due). 

Anche le finalità sono diverse, come si evince dalla Direttiva 2008/104/CE che, a differenza della Direttiva 1999/70/CE, non pone l'obiettivo della prevenzione dell'abuso del ricorso alla somministrazione. E ciò perchè l'impiego tramite l'agenzia interinale non è considerato pericoloso, essendo apprezzato come forma di impiego flessibile, in quanto può concorrere "efficacemente alla creazione di posti di lavoro e allo sviluppo di forme di lavoro flessibili" (art. 4).

Ne consegue, ha concluso la Corte, che alle ragioni indicate nell'art. 20, quarto comma d.lgs. 276/2003 è stato attribuito il significato di presupposti giustificativi oggettivi ed effettivamente sussistenti, nella distinzione di significato e ratio delle norme relative al contratto a termine da quelle relative alla somministrazione, non richiedendo che l'enunciazione delle ragioni risponda a quel livello di dettaglio proprio del primo tipo di contratto (cfr. anche Cass. 6 ottobre 2014, n. 21001).