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Il ritorno dei CCNL corporativi ? L'art. 42 del CCNL Logistica, Trasporti e Spedizioni

spezzare le catene

Il testo vigente dell'art. 42 CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni, maturato in una tornata di rinnovo molto particolare, pare manifestare l'ambizione delle parti sociali di disciplinare le sorti e le scelte di operatori privati come se, da parti sociali, avessero assunto una dimensione nuova, quella di legislatori.

Un tuffo nel passato, parrebbe, precisamente al 1942, quando la normativa di un particolare regime prevedeva che le ordinanze corporative e gli accordi economici collettivi avessero efficacia per tutti coloro che esercitassero la loro attività nel ramo di produzione disciplinato dalle stesse ordinanze e accordi.

Non pare che, quindi, nel nostro ordinamento, esista la generale possibilità per parti private (e le associazioni di categoria, tutte, lo sono) di disciplinare "per contratto" il comportamento di altri soggetti privati che non aderiscano volontariamente a quel contratto medesimo.

Ciò non pare essere stato condiviso invece dai firmatari di quel CCNL;  in particolare  merita considerare (ma non sarebbe l'unico esempio) il comma 4 dell'art. 42:

"Gli operatori affidanti ed affidatari delle attività devono recepire integralmente, all'interno del contratto di appalto, le condizioni ed i contenuti posti a tutela del lavoro. Il soggetto affidatario  applicherà il presente CCNL, in ogni sua parte, compresa la sanità integrativa e l'ente bilaterale di riferimento, oltrechè tutte le norme relative alla sicurezza e salvaguardia dei lavoratori nonchè alla contrattazione di secondo livello, così come previste dal CCNL stesso".

In sintesi:  il committente dovrebbe imporre, lui, contrattualmente, al soggetto affidatario dei servizi di logistica che gli interessino, l'applicazione proprio di questo CCNL.  Contratto "imposto" ?   E in virtù di quale potere ?

E' del tutto eccezionale, nel diritto privato, l'ipotesi per cui un conttratto fra Tizio e Caio possa vincolare anche Sempronio a tenere un certo comportamento;  la regola generale è infatti quella, opposta, per cui :  il contratto ha forza di legge tra le parti e non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge:  art. 1372 c.c..

Nel settore dei contratti pubblici vi è disciplina specifica per i cambi di appalto: ma il CCNL in discorso non è certo esclusivo della contrattazione che veda stazioni appaltanti pubbliche.

La clausola dell'art. 42 in questione non può, di per sè, coinvolgere (meno che mai essere vincolante per) il malcapitato imprenditore subentrante, chiamato a sostituire come appaltatore quello preesistente.  E' assai plausibile che il subentrante, di suo, applichi un diverso CCNL, ad es. il classico Multiservizi, ma non solo.

Se il subentrante accetta, nei confronti del committente, di applicare tale CCNL Logistica, lo fa esprimendo la sua volontà in tal senso e sicuramente alla luce di sue valutazioni organizzative ed economiche:  ma nessuna associazione di categoria, datoriale o sindacale, può da un lato imporre al subentrante di accettare, nè al committente di "imporre" a sua volta tale accettazione.

A monte della disciplina codicistica esiste un principio costituzionale di cui all'art. 39, dedicato alla libertà sindacale:  uno degli aspetti di tale libertà è esattamente il non potersi obbligare nessuno ad accettare regole contrattuali non sottoscritte o, comunque, non demandate a terzi con esplicita adesione sindacale da parte dell'interessato.  Si è già osservato, tra i commentatori, come una simile stesura del testo dell'art. 42 di tale CCNL  lasci impressione di una certa “superficialità” da una parte, di “eccesso di zelo” dall'altra.

Le valutazioni operative sono di duplice natura: sul piano legale si può considerare, dal lato del committente che applichi il CCNL, l'eventualità, in caso di mancata stipulazione di contratto di appalto con quei contenuti,, di affrontare contenzioso di natura puramente "sindacale", art. 28 Stat. lav.;  dal lato dell'appaltatore, il contenzioso potrebbe essere di natura retributiva (e contributiva) con pretesa di applicazione, appunto, da parte di lavoratori, del CCNL Logistica in luogo di quello diverso concretamente applicato dall'appaltatore (il che potrebbe comunque rilevare anche per il committente, ex art. 29 d.lgs. 276/2003).

A lato di tali strategie legali, ve ne sono altre:  valutare la progressiva "fuga" da parte dei committenti stessi da un CCNL congegnato in tal modo, ovvero la negoziazione su base sindacale aziendale di assetti diversi.  Contrattazione di secondo livello e di prossimità possono (anche) servire a correggere storture programmatiche di principio come quella appena delineata.