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Dopo il COVID19: dalla "forza maggiore" a cobots ed intelligenze artificiali ?

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Manifesto di propaganda sovietico sui robots

L'emergenza sanitaria in corso, prima di per sè, poi in quanto motivazione di provvedimenti restrittivi delle attività imprenditoriali, ha posto molte aziende di fronte ad un problema che pareva consegnato ai soli manuali di diritto, da un lato;  alla necessità di ragionare finalmente in modo approfondito sul futuro, dall'altro.

La Forza maggiore, contrariamente a quanto si può credere, non costituisce clausola consueta della contrattualistica tra imprese, soprattutto quando il fornitore italiano abbia a che fare con un committente straniero.  Esempi tedeschi ed anche statunitensi ne fanno fede;  il discorso, peraltro, dalla "semplice" sussistenza di problemi per pandemia alla formale entrata in vigore di un provvedimento restrittivo come, da ultimo, il DPCM 22 Marzo 2020, muta. 

A titolo di esempio, una normativa geograficamente distante (ma contrattualmente forse meno), come quella del Michigan, pur non prevedendo esplicitamente kla Forza maggiore, contempla, al Chapter 440, Section 2615 dello MCL, quanto segue:

Except so far as a seller may have assumed a greater obligation and subject to the preceding section on substituted performance:

(a) Delay in delivery or nondelivery in whole or in part by a seller who complies with paragraphs (b) and (c) is not a breach of his duty under a contract for sale if performance as agreed has been made impracticable by the occurrence of a contingency the nonoccurrence of which was a basic assumption on which the contract was made or by compliance in good faith with any applicable foreign or domestic governmental regulation or order whether or not it later proves to be invalid.

Analoga previsione si rinviene alll'art. 2 dello Uniform Commercial Code;  su scala internazionale, del resto, l'art. 79 della Convenzione di Vienna del 1980 sulla compravendita internazione di beni mobili può soccorrere, stante l'elevato numero di paesi che l'hanno ratificata.

Al netto della delicatissima gestione di tali problematiche (che comportano rischi di penali e richieste di risarcimento danni, oltre che di perdita del cliente), la constatata oggettiva fragilità del sistema suggerisce, per la ripresa, di considerare in modo serio la progressiva evoluzione dell'organizzazione aziendale, anche oltre il cd. smart working   di uso (e abuso) quotidiano nella pubblicistica.

Intelligenze artificiali e co-bots potranno divenire strumenti e, prima, termini di ragionamento, generali.

 L'assetto normativo giuslavoristico interno attuale non è, semplicemente, pronto per tale evoluzione; non a caso, la dottrina specializzata ha iniziato a recuperare, per fornire una base teorica, le norme generali.

Sul piano civilistico, si tratta di  delineare i confini della responabilità di chi introduce nella propria azienda non un "prodotto" tecnologico puro e semplice, ma un'intelligenza ideata per apprendere ed auto-evolversi, a vari livelli.  Non a caso, si è proposto di ragionare, a proposito dei cd. "comportamenti emergenti" dei robots collaborativi (co-bots) e delle intelligenze artificiali, sul paradigma dell'art. 2048 comma 2, c.c.,. vale a dire attribuendo rilievo ad una sorta di culpa in educando dell’utilizzatore del robot, ovvero individuando meccanismi di imputazione (distribuita o selettiva) da graduare in relazione all’incidenza causale delle competenze auto-apprese dal robot e della nocività della istruzione impartitagli dall’eventuale formatore:

Sul piano del diritto dell'organizzazione del lavoro, per così dire, i vecchi confini delle discussioni in tema di mansioni, qualifiche ed ipotetico demansionamento paiono obsoleti a fronte dell'introduzione di A.I. in grado di gestire entità enormemente maggiori di informazioni a supporto contemporaneamente di varie funzioni aziendali:  per non dire della A.I. che, applicata alla "macchina" operativa in reparto, sarà in grado, molto meglio e molto più rapidamente di ogni caporeparto o capoturno, di valutare l'efficienza di utilizzo, la correttezza delle prassi e quindi (anche) il rendimento della squadra o gruppo di lavoro.

Sul piano, infine ma non certo ultimo per rilievo,. della sicurezza sul lavoro, si assiste già e si assisterà ancora di più in futuro, al ribaltamento di un principio che pareva monolitico:  "la macchina deve essere ferma quando l'operatore umano vi acceda, sali casi eccezionali" potrà essere soppiantato dal "la macchina intelligente e l'operatore umano lavoreranno insieme": anzi l'operatore potrà beneficiare di "estensioni" della propria capacità lavorativa derivanti dall'interazione con strumentazione intelligente ed evoluta. Gli esoscheletri robotici utilizzati già nella cantieristica navale sono solo uno, non certo il più moderno, degli esempi.

La discussione, specie in certi ambiti sovranazionali, è viva e fatica a seguire il costante processo evolutivo.  Pare impossibile non dotarsi del necessario know how di competenze anche sul piano della consulenza legale, per accompagnare le imprese in questa nuova mutazione evolutiva.