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Nebbie d'inizio d'anno sulla contrattazione collettiva di lavoro

Munari scrittura illeggibile di un popolo sconosciuto 1975

Bruno Munari, "Scrittura illeggibile di un popolo sconosciuto", 1975

L'inizio del 2024 fa registrare due spunti di rilievo in tema di regole per individuare correttamente la contrattazione collettiva applicabile, a vari fini, ad uno o più rapporti di lavoro subordinato.

Il primo è di provenienza non usuale per i giuslavoristi:  si tratta di alcuni passaggi della motivazione della sentenza della Cassazione Penale, Sez. 4, 22 gennaio 2024, n. 2573, resa in tema di art. 603 cp.

Il secondo è direttamente del legislatore: si tratta dell'art. 29, comma 2, del DL n. 19/2024.

 

 Uno degli indici dello sfruttamento previsto e punito dall'art. 603 bis cp è, al n. 1) dell'articolo stesso, la "reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato".

Alcuni capoversi della motivazione, in sè assai strutturata, pongono in secondo piano una delle ricerche tradizionali del giuslavorista,  quella volta ad invidividuare il cd "contratto leader" tra i molteplici esistenti ed astrattamente attinenti a quel certo tipo di attività.

12. Nella prima parte la disposizione assume - quali parametri per valutare l'inadeguatezza della retribuzione - i contratti collettivi nazionali e territoriali (questi ultimi per tenere in considerazione i settori merceologici quali agricoltura ed edilizia in cui il livello territoriale rileva specificamente per la fissazione del salario) dei sindacati più rappresentativi.
13. Mancando un'anagrafe della rappresentatività nel settore privato, il legislatore ha fatto riferimento alle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale per evitare che contratti e sindacati "pirata", cioè costituiti artatamente per simulare una rappresentanza ed esporre un'apparente bilateralità, potessero arrogarsi con una contrattazione priva di fondamento democratico, il potere di concorrere a delimitare l'area di rilevanza penale, producendo norme contrattuali con una retribuzione indegna, da far apparire come frutto di relazioni sindacali. La locuzione normativa e in ossequio al principio costituzionale ex art. 39, comma 1, Cost. e alla rappresentatività sindacale effettiva, non solo maggiormente rappresentativa a livello comparativo; di talché potrebbero essere titolate anche nuove associazioni sindacali purché rappresentino un reale numero di iscritti, e vantino la partecipazione alle trattative sindacali per la contrattazione collettiva, con diffusione sul territorio nazionale.
14. Non necessariamente, quindi, il giudice deve far riferimento al contratto leader ma a quello principale tenendo conto dell'attività effettivamente svolta dal datore e in caso di attività miste a quello dell'attività prevalente.

Contratto "principale tenendo conto dell'attività effettivamente svolta".  Vi è di che discutere.

L'art. 29 comma 2 del DL 19/2024 inserisce un comma 1 bis) nell'art. 29 del d.lgs. 276/2003, dai contenuti potenzialmente dirompenti anche nel settore privato, ripresi dall Dlgs 36/2023 emesso in ambito di appalti pubblici.

«1-bis. Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nell'eventuale subappalto è corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.».

Minimalmente:  "e" invece di "o", fra "nazionale" e "territoriale", parrebbe un refuso, non avendo usualmente la "e" funzione disgiuntiva e non essendo agevolmente immaginabile un contratto collettivo insieme nazionale e territoriale.

"Settore" pare richiamare l'attività, i servizi resi (ad es.:  logistica, puliziem etc), considerando che si tratta di norma dettata a disciplinare rapporti di appalto.

La "zona" è concetto da riempire di contenuti, potendo ipotizzarsi come "zone" anche aree territoriali inferiori a quella provinciale, se vi sia densità nella resa di certi servizi.

Infine l'avverbio "strettamente" pare indicare, sempre pensando che si tratta di servizi in appalto, un moto di pendolo oscillante verso un certo sfavore per i contratti "container", dedicati - o utilizzati  -  in relazione a servizi divenuti forse troppo eterogenei dal punto di vista del legislatore attuale:  il che, peraltro, se da porre in correlazione alla "zona" crea indiscutibilmente profili nuovi ed "interessanti" -  in senso cinese -  per le aziende erogatrici dei servizi stessi.

Vi è da sperare, ma senza illudersi troppo, in chiarimenti che non provengano solo dalle sedi giudiziarie dopo l'avvio di contenziosi seriali.