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Richiesta di informazioni Italia - Lussemburgo in materia fiscale. Rilevanti novità dalla Corte Europea di Giustizia

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La normativa lussemburghese (legge 25 novembre 2014, in vigore dal primo dicembre dello stesso anno, costituente il recepimento in quel paese della Direttiva CE 2011/16),  prevede che vengano inoltrate alle autorità granducali, dall'estero, richieste di informazioni da svolgere nei confronti di soggetti lussemburghesi in rapporti con parti, appunto, estere. Le informazioni riguarderanno, solitamente, i rapporti tra tali soggetti interni e quelli esterni.

E' previsto dalla norma granducale che tali richieste vengono assoggettate ad un controllo di formale rispondenza ai requisiti minimi posti e, in caso di esito positivo, vengano seguite dall'emissione di una Décision d'injonction, nei confronti del soggetto lussemburghese, relativamente alla trasmissione di informazioni e documenti relativi al caso prospettato. Ottenute le informazioni, l'Autorità Granducale si cura di trasmetterle al richiedente.

La normativa in questione, oggi, esclide esplicitamente la possibilità di proposizione di alcun ricorso da parte del soggetto destinatario della menzionata Décision. Riportiamo l'art. 6:  "Aucun recours ne peut etre introduit contre la demande d'éxchange de renseignements et la décision d'injonction (..)".  

Il problema è evidente dal punto di vista dei diritto di difesa delle parti lussemburghesi e, di riflesso, di chi, anche dall'Italia, operi con le medesime. Si registrano rilevanti novità interpretative, recenti, sul tema.

La Corte Costituzionale del Granducato è intervenuta sul problema, evidente, con propria sentenza del 28 maggio 2019, n. 146, la quale in un certo modo segue il convincimento espresso dalla CGCE nella decisione del 16 maggio  2017, resa su ricorso della Berlioz Investment Fund SA. 

La Corte conferma che i principi di legalità essenziali ad uno stato che sia davvero definibile come "di diritto" sono rinvenibili nel disposto dell'art. 95 deklla Costituzione e, considerata l'esistenza di questione pregiudiziale già all'attenzione della CGCE (Cour Adm., 14 mars 2019, n°41487C), ha sospeso la propria pronunzia in attesa dell'esito comunitario.

Il contenzioso comunitario in essere (procedimenti riuniti C-245/19 e C-246/19) tratta da un lato, appunto, del diritto di difesa, dall'altro della valutazione sulla motivazione stessa delle richieste che, da fuori Granducato, siano inviate all'attenzione delle autorità del medesimo:  uno snodo, quindi, fondamentale.

Il 2 luglio 2020 sono state formulate le conclusioni da parte dell'Avvocato Generale, Mme Juliane Kokott, estremamente interessanti, che meritano di essere riportate per intero.

"Conclusione

147. Suggerisco pertanto di risolvere le questioni pregiudiziali della Cour administrative (Corte amministrativa, Lussemburgo) nei termini seguenti:

1.      L’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea dev’essere interpretato nel senso che la decisione, con la quale un’autorità che abbia ricevuto una richiesta di assistenza ai sensi della direttiva 2011/16, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, ingiunga ad un soggetto di fornire informazioni relative a un contribuente o a terzi, dev’essere impugnabile da parte del soggetto medesimo, del contribuente e dei terzi interessati, dinanzi ai giudici dello Stato membro interpellato.

2.      L’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 5 della direttiva 2011/16, devono essere interpretati nel senso che l’autorità richiedente deve motivare la richiesta di informazioni, affinché l’autorità interpellata possa verificare che le informazioni richieste non siano prive di qualsiasi prevedibile pertinenza ai fini dell’indagine tributaria dell’autorità richiedente. La richiesta deve fornire indicazioni concrete in ordine ai fatti o alle operazioni rilevanti ai fini fiscali, in modo da escludere un’inammissibile richiesta generica di informazioni (fishing expedition)".

In attesa, quindi, della pronunzia della Corte, pare possibile proseguire ad impostare operazioni imprenditoriali e societarie con parti lussemburghesi,  nella consapevolezza di una riconosciuta necessità di tutelare (anche) le ragioni difensive.