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Diritto straniero applicabile a contenzioso lavoristico italiano: un caso

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Un rapporto di lavoro può presentare elementi di internazionalità e, quindi, porre problemi di individuazione del diritto applicabile al medesimo, anche quando il contenzioso sia avviato avanti al Giudice del Lavoro italiano.

La normativa di riferimento è il Regolamento CE 593/2008, cd. "Roma I", il cui art. 8, rubricato  "Contratti individuali di lavoro", prevede: vari criteri:  la legge scelta dalle parti, ovvero la legge del paese nel quale (od a partire dal quale) il lavoratore, in esecuzione del contratto, svolge abitualmente il suo lavoro, ovvero la legge del paese nel quale si trovi la sede che abbia provveduto ad assumere il lavoratore:   fermo restando che il lavoratore non può essere privato, anche per scelta eventualmente condivisa tra le parti,  "della protezione assicuratagli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente", in virtù della legge che, in mancanza di tale scelta, sarebbe stata applicabile alla stregua degli altri criteri.

In un caso seguito dallo Studio, un lavoratore di nazionalità italiana ha convenuto in giudizio in Italia un'impresa italiana, argomentando ai sensi del diritto nostrano ed assumendo di essere effettivo dipendente della convenuta medesima, nonostante l'avvenuta formale instaurazione di rapporto di lavoro tra egli e Società controllata, di sede e diritto polacco, nonchè l'effettivo svolgimento della prestazione in quel Paese.

Il lavoratore ha quindi concluso operando rinvio, tra l'altro, alla disciplina di cui all'art. 18 Stat. lav.

Il Giudice del Lavoro ha rilevato il problema della normativa applicabile;  la convenuta ha sostenuto doversi assoggettare il rapporto alla disciplina polacca.

 Il Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, con ordinanza depositata in data 11 novembre 2019, ha evidenziato non potersi applicare in via dirimente il criterio della scelta delle parti (poichè il lavoratore ha appunto prospettato una diversa imputabilità del rapporto di lavoro); ha viceversa considerato - e posto a fondamento della ritenuta applicabilità del diritto polacco -  altri elementi, oggettivi, addotti dal lavoratore medesimo e/o non controversi tra le parti.

Si è trattato, in particolare, della domiciliazione del lavoratore stesso in Polonia, dell'avvenuto svolgimento in quel Paese della sua attività lavorativa e, altresì, dell'essersi svolti sempre in Polonia gli eventi che diedero luogo al suo licenziamento da parte della Società polacca, controllata dalla convenuta italiana.

In conseguenza della ritenuta doverosa applicazione del diritto polacco, il Tribunale ha infine invitato le parti ad integrare le rispettive difese, "individuando le disposizioni polacche applicabili nel caso di specie" ed altresì a riformulare le rispettive conclusioni, coerentemente al medesimo.